AI Act, da domani obbligo di etichettare deepfake e contenuti IA
Da domani, 2 agosto 2026, diventano pienamente applicabili nell'Unione Europea gli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 50 dell'AI Act, il regolamento comunitario sull'intelligenza artificiale. Chatbot, deepfake e testi su temi di interesse pubblico generati dall'IA dovranno essere chiaramente segnalati come tali, pena sanzioni fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato globale annuo.
Che cos'è l'articolo 50 dell'AI Act
L'articolo 50 del Regolamento UE 2024/1689, meglio conosciuto come AI Act, rappresenta la disposizione dedicata specificamente alla trasparenza dei sistemi di intelligenza artificiale generativa e interattiva. La norma diventa applicabile ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento, un lasso di tempo pensato per consentire a imprese e sviluppatori di adeguare progressivamente i propri sistemi ai nuovi requisiti normativi.
I due soggetti destinatari degli obblighi
La normativa distingue con precisione due categorie di destinatari. I fornitori (provider) di sistemi di intelligenza artificiale devono progettare i propri sistemi in modo che gli utenti siano informati esplicitamente ogni volta che interagiscono direttamente con un'IA, integrando inoltre marcatori tecnici leggibili automaticamente dalle macchine, capaci di rendere rilevabile la natura artificiale dei contenuti prodotti.
Chi invece implementa (deployer) questi sistemi per produrre contenuti destinati al pubblico, come imprese, redazioni giornalistiche o enti pubblici, deve informare in modo esplicito e visibile della natura artificiale del contenuto, prima o al momento della prima esposizione del pubblico, senza nasconderla in metadati tecnici o disclaimer poco visibili.
Le regole specifiche sui deepfake
La normativa risulta particolarmente stringente riguardo ai cosiddetti deepfake, definiti dal paragrafo 4 dello stesso articolo come contenuti audio, video o immagini generati o manipolati dall'intelligenza artificiale che riproducono persone, oggetti, luoghi o eventi reali in modo talmente realistico da apparire autentici. Chi genera o manipola questo tipo di contenuti deve dichiararne la natura artificiale in modo chiaro e distinguibile, non oltre il primo momento di interazione o esposizione del pubblico.
Gli obblighi per i testi di interesse pubblico
Un ulteriore obbligo specifico riguarda i testi generati o manipolati dall'intelligenza artificiale e pubblicati su temi di interesse pubblico, che dovranno riportare un'indicazione chiara della loro origine artificiale. Restano invece escluse da questo obbligo le attività di editing standard, come la semplice correzione ortografica o grammaticale assistita da strumenti di intelligenza artificiale.
Le linee guida della Commissione Europea
Lo scorso 20 luglio, la Commissione Europea ha pubblicato le linee guida definitive sull'applicazione pratica dell'articolo 50, un documento elaborato con il contributo degli Stati membri, dell'AI Board europeo e di numerosi portatori di interesse attraverso una consultazione pubblica. Il testo integra il Codice di Buone Pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA, pubblicato già lo scorso 10 giugno, che fornisce un framework operativo con esempi pratici di etichettatura e marcatura per le diverse tipologie di contenuto.
Le disposizioni transitorie per i sistemi già sul mercato
Per i sistemi di intelligenza artificiale già presenti sul mercato prima dell'entrata in applicazione della norma, sono previste specifiche disposizioni transitorie: gli obblighi legati alla marcatura tecnica automatica dei contenuti diventeranno pienamente operativi soltanto a partire dal 2 dicembre 2026, concedendo così alle aziende già operative un ulteriore margine di adeguamento tecnico.
È inoltre importante chiarire che non esiste alcun obbligo retroattivo: i contenuti pubblicati prima del 2 agosto non dovranno essere necessariamente etichettati, sebbene la Commissione Europea incoraggi comunque, quando possibile, un'etichettatura volontaria anche dei contenuti già in circolazione.
Le sanzioni previste in caso di violazione
Il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza non rappresenta una questione puramente formale: l'AI Act prevede sanzioni fino a 15 milioni di euro oppure al 3% del fatturato globale annuo dell'azienda coinvolta, a seconda di quale valore risulti più elevato tra i due, una soglia pensata per risultare dissuasiva anche per i grandi gruppi tecnologici internazionali.
Un margine di adeguamento ormai ristretto per le imprese
Secondo quanto sottolineato da esperti legali del settore, il margine di tempo rimasto alle imprese per adeguarsi pienamente a questi nuovi obblighi risulta ormai piuttosto ristretto, considerato che le linee guida definitive sono state pubblicate soltanto pochi giorni prima dell'effettiva entrata in applicazione della norma, lasciando alle aziende un periodo relativamente breve per implementare concretamente i sistemi tecnici di marcatura ed etichettatura richiesti.
Un passo importante verso un ecosistema digitale più trasparente
Con l'entrata in applicazione di questi obblighi, l'Unione Europea compie un ulteriore passo verso la costruzione di un ecosistema digitale più trasparente, in un momento storico in cui la crescente sofisticazione dei sistemi di intelligenza artificiale generativa rende sempre più difficile per gli utenti distinguere autonomamente i contenuti autentici da quelli generati artificialmente. E voi ritenete che questi nuovi obblighi di trasparenza saranno sufficienti a contrastare la diffusione di contenuti falsi o manipolati online? Condividete la vostra opinione nei commenti.

