Nucleare in Italia, via libera del Senato: cosa prevede la legge delega
Il Parlamento italiano ha completato l'esame della legge delega sull'energia nucleare sostenibile. Mercoledì 23 settembre 2026, il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge S.1924, già votato dalla Camera il 4 giugno. Il risultato della votazione finale è stato di 81 favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti, con 140 senatori presenti e 139 votanti. Il provvedimento affida al Governo il compito di definire una nuova disciplina per la produzione e l'utilizzo dell'energia nucleare sul territorio nazionale, includendo sicurezza degli impianti, autorizzazioni, gestione dei rifiuti radioattivi, ricerca e dismissione delle strutture esistenti.
L'approvazione segna un passaggio legislativo, ma non coincide con l'apertura immediata di un cantiere. La delega al Governo prevede che, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, vengano adottati uno o più decreti legislativi. Saranno questi atti a definire numerosi aspetti operativi e regolatori. Alla mattina di venerdì 25 settembre, la scheda ufficiale del Senato indicava il testo come approvato definitivamente ma non ancora pubblicato: non è quindi corretto calcolare il termine dei dodici mesi a partire dal solo voto del 23 settembre.
La decisione arriva in una fase di discussione sui costi dell'energia, sulla sicurezza degli approvvigionamenti e sul percorso di riduzione delle emissioni. Il Governo considera il nucleare di nuova generazione una possibile componente futura del mix energetico italiano; le opposizioni che hanno contestato il provvedimento hanno sollevato questioni relative a tempi, costi, rifiuti, sicurezza e precedenti referendari. La nuova legge stabilisce la cornice di un percorso: la reale disponibilità di impianti, la loro localizzazione e i costi per i consumatori dipenderanno da decisioni, verifiche e investimenti successivi.
Il voto definitivo del 23 settembre
L'Assemblea del Senato ha esaminato il disegno di legge nella seduta numero 458 del 23 settembre. La votazione finale ha registrato 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astensioni. Il testo è stato approvato definitivamente perché il Senato ha concluso l'esame parlamentare del provvedimento proveniente dalla Camera.
I numeri descrivono l'esito formale della votazione, non una rilevazione delle preferenze di tutti i cittadini italiani sul nucleare. Allo stesso modo, il voto parlamentare riguarda un testo di delega e non una scelta già definita su una centrale specifica. Per comprendere ciò che è stato autorizzato bisogna esaminare le materie affidate al Governo e gli atti ancora necessari.
Dalla Camera al Senato: il percorso della legge
Il progetto legislativo di iniziativa governativa è stato esaminato dalla Camera dei deputati, che lo ha approvato il 4 giugno 2026. Successivamente è stato trasmesso al Senato, dove ha assunto il numero S.1924.
Durante l'esame sono confluite nella discussione anche altre proposte relative al nucleare. Il completamento delle due letture parlamentari non elimina la necessità dei decreti attuativi: il Parlamento ha approvato i principi e i criteri della delega, mentre l'esecutivo dovrà sviluppare la disciplina dettagliata nei limiti stabiliti.
Che cosa significa approvare una legge delega
Una legge delega autorizza il Governo a intervenire su materie individuate dal Parlamento attraverso decreti legislativi. La delega deve indicare finalità, principi, criteri direttivi e un termine temporale.
Nel caso dell'energia nucleare, il Parlamento non ha scritto direttamente ogni singola procedura autorizzativa o ogni requisito tecnico degli impianti. Ha definito invece un perimetro nel quale il Governo dovrà predisporre la nuova disciplina. La distinzione è centrale: approvare la delega non equivale ad aver già approvato tutti i provvedimenti che saranno adottati in seguito.
Dodici mesi per i decreti legislativi
L'articolo 1 prevede che il Governo possa adottare uno o più decreti legislativi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge. I decreti potranno organizzare la materia anche attraverso una codificazione delle disposizioni.
Il periodo previsto non è il tempo garantito per costruire una centrale. Serve a predisporre le norme affidate al Governo. Per realizzare un eventuale impianto saranno poi necessari ulteriori passaggi, tra cui definizione dei progetti, valutazioni e autorizzazioni. Confondere i dodici mesi della delega con il calendario dei lavori sarebbe un errore sostanziale.
La possibile adozione di decreti correttivi
Il testo prevede inoltre che il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati sulla base della delega.
Questa possibilità consente di intervenire successivamente sul quadro regolatorio, seguendo le procedure previste. Non rappresenta un rinvio automatico dell'intera legge di due anni e non modifica il termine iniziale per l'esercizio della delega. I due periodi hanno funzioni differenti: il primo serve a introdurre la disciplina, il secondo a integrarla o correggerla.
Che cosa disciplina il provvedimento
La delega comprende la produzione e l'utilizzo dell'energia nucleare, la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, la disattivazione degli impianti esistenti e lo sviluppo della ricerca sulla fusione.
Il perimetro è quindi più ampio della costruzione di nuove centrali elettriche. Comprende l'intero ciclo delle attività nucleari e la riorganizzazione delle competenze istituzionali. È una caratteristica importante perché gli eventuali impianti futuri richiederebbero una disciplina anche per ciò che avviene prima dell'avvio e dopo la cessazione della produzione.
Il Programma nazionale per il nucleare sostenibile
Tra gli strumenti previsti compare un Programma nazionale per lo sviluppo dell'energia nucleare sostenibile. La sua funzione sarà inserire le scelte in una cornice di pianificazione coerente con gli obiettivi energetici e ambientali richiamati dalla legge.
Il programma non può essere considerato già attuato soltanto perché il Parlamento ne ha previsto l'istituzione. Contenuti, tempi e modalità di applicazione dovranno essere definiti attraverso gli atti competenti. L'eventuale selezione di tecnologie o localizzazioni richiederà di conoscere le condizioni concrete previste dal nuovo sistema regolatorio.
Il riferimento alla decarbonizzazione del 2050
Il testo collega la disciplina al percorso europeo verso la decarbonizzazione entro il 2050. Il Governo intende valutare l'energia nucleare come possibile contributo alla produzione elettrica con basse emissioni operative di gas serra.
Il riferimento al 2050 è un obiettivo di lungo periodo e non indica automaticamente che il nucleare sarà disponibile in Italia già in un determinato anno. I benefici effettivi dipenderanno da tecnologie, tempi di costruzione, mix elettrico e altre scelte energetiche. L'energia prodotta e quella soltanto programmata devono rimanere distinte.
Sicurezza e indipendenza energetica
Tra le finalità dichiarate figurano sicurezza energetica e indipendenza degli approvvigionamenti. L'obiettivo è valutare una fonte di produzione elettrica che possa affiancare le altre componenti del sistema nazionale.
La presenza di impianti nucleari non implica però automaticamente l'autosufficienza energetica. Il ciclo del combustibile, le componenti tecnologiche e la gestione delle infrastrutture possono coinvolgere fornitori e competenze internazionali. Per valutare il contributo all'indipendenza occorrerà considerare l'intera filiera, non soltanto il luogo nel quale viene prodotta l'elettricità.
Il contenimento dei costi per i clienti finali
La delega richiama anche il contenimento dei costi energetici per clienti domestici e non domestici. È una delle finalità indicate dal legislatore.
Non equivale però a una riduzione già approvata delle bollette. Il costo effettivo di una tecnologia dipende da investimenti, finanziamento, costruzione, esercizio, manutenzione e gestione finale. Soltanto dopo la definizione dei progetti sarà possibile valutare in modo circostanziato l'eventuale impatto sui prezzi dell'energia.
Che cosa sono i reattori di nuova generazione
Nel dibattito sulla legge vengono richiamate tecnologie di terza generazione avanzata e di quarta generazione. Le espressioni identificano famiglie di progetti con caratteristiche tecniche differenti.
Non bisogna considerarle un'unica macchina già pronta per essere installata in qualsiasi località. La disponibilità industriale e il grado di sviluppo cambiano secondo la tecnologia e il progetto. La legge definisce la possibilità di individuare tipologie abilitabili nel rispetto dei criteri richiesti, ma non seleziona automaticamente un modello commerciale.
Gli Small Modular Reactor
Gli SMR, Small Modular Reactor, sono reattori modulari di dimensioni generalmente inferiori rispetto a molti impianti nucleari convenzionali. La modularità può riguardare modalità di progettazione e realizzazione di componenti.
Il loro impiego effettivo deve essere valutato in relazione a requisiti tecnici, disponibilità commerciale e autorizzazioni. Un reattore più piccolo non è automaticamente privo di rischi o di necessità di gestione dei rifiuti. Le dimensioni costituiscono una caratteristica progettuale, non una certificazione generale di convenienza.
Gli Advanced Modular Reactor
Nel quadro delle tecnologie considerate compaiono anche gli AMR, Advanced Modular Reactor. L'espressione viene utilizzata per progetti modulari che possono ricorrere a configurazioni tecnologiche avanzate.
Non tutti gli AMR hanno raggiunto lo stesso livello di maturità industriale. Il processo di selezione richiederà informazioni sulla tecnologia effettivamente proposta e sulle condizioni necessarie per autorizzarla. Il riferimento normativo a un'intera categoria non permette di considerare disponibili tutti i relativi modelli.
La neutralità tecnologica
Il provvedimento richiama il principio della neutralità tecnologica nell'individuazione degli impianti abilitabili. L'obiettivo è permettere di valutare soluzioni differenti secondo requisiti comuni di sicurezza e sostenibilità.
Questo principio non elimina la necessità di scegliere, nei progetti concreti, una tecnologia specifica. Significa che la cornice regolatoria deve considerare criteri e condizioni pertinenti, invece di attribuire automaticamente un vantaggio normativo a un modello sulla sola base della sua denominazione.
Fissione e fusione non sono la stessa tecnologia
La legge considera sia la fissione nucleare sia la ricerca sulla fusione. La fissione è il processo utilizzato negli impianti nucleari che producono elettricità attraverso tecnologie commerciali esistenti.
La fusione riguarda un processo fisico differente ed è al centro di programmi di ricerca e sviluppo. Inserirla nella delega non significa che l'Italia possa annunciare oggi la costruzione immediata di una centrale commerciale a fusione. La sua evoluzione richiederà risultati scientifici e industriali che non sono sostituiti dall'approvazione della legge.
La disciplina del combustibile nucleare
Il testo comprende la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile. La gestione del combustibile rappresenta una parte essenziale del ciclo nucleare, distinta dal funzionamento del singolo impianto.
L'approvvigionamento e le eventuali attività di riprocessamento richiedono competenze, infrastrutture e controlli. La legge affida al Governo il compito di disciplinare questo ambito, ma non prova che tutte le attività saranno necessariamente svolte in Italia o che siano già stati scelti impianti e fornitori.
La questione dei rifiuti radioattivi
Tra le materie della delega figura la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito. Il problema interessa tanto gli eventuali impianti futuri quanto attività nucleari e strutture già presenti nel Paese.
Non è corretto presentare i rifiuti come una questione risolta automaticamente dalla scelta di un reattore di nuova generazione. Quantità, caratteristiche e modalità di gestione dipendono dalla tecnologia e dal ciclo operativo. Le norme dovranno prevedere condizioni coerenti con i requisiti di sicurezza applicabili.
Il rapporto con le vecchie centrali italiane
L'Italia possiede una storia di produzione nucleare e impianti che richiedono attività di disattivazione e gestione. La delega comprende espressamente la disciplina della dismissione e dello smantellamento delle strutture esistenti.
Il nuovo percorso non cancella gli obblighi collegati al passato. La gestione delle infrastrutture precedenti e la valutazione di eventuali nuove centrali sono attività differenti che possono richiedere organizzazioni, calendari e risorse specifiche. La legge le ricomprende nello stesso quadro regolatorio senza renderle automaticamente equivalenti.
Il Deposito nazionale e la gestione di lungo periodo
La questione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi rimane rilevante per comprendere la gestione dell'eredità nucleare e di altri rifiuti prodotti da attività sanitarie e industriali.
Il deposito e gli eventuali nuovi reattori non devono essere confusi. La necessità di una gestione sicura delle diverse categorie di materiali esiste indipendentemente dall'avvio di nuove centrali. Qualsiasi aggiornamento sul sito o sulle autorizzazioni dovrà essere riferito ai procedimenti specifici, evitando di attribuire alla legge delega una localizzazione già decisa.
Il ruolo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica
Il testo richiama i parametri tecnici dell'AIEA, Agenzia internazionale per l'energia atomica, nel quadro degli obblighi internazionali e della sicurezza nucleare.
Il richiamo agli standard costituisce un riferimento normativo e tecnico. Non significa che l'AIEA abbia già approvato un progetto italiano o autorizzato la costruzione di una centrale in una determinata regione. Ogni impianto dovrà essere valutato secondo il sistema di competenze e autorizzazioni applicabile.
Euratom e norme europee
La disciplina dovrà rispettare il quadro del trattato Euratom e gli obblighi europei richiamati dalla legge.
La partecipazione italiana alle regole comunitarie non viene sostituita dalla nuova normativa nazionale. Le autorizzazioni, i controlli e la gestione dei materiali dovranno trovare una collocazione compatibile con gli obblighi internazionali e con le competenze previste nell'ordinamento.
Il riferimento alla tassonomia europea
La legge richiama la tassonomia dell'Unione europea relativa alle attività economiche sostenibili e i criteri pertinenti alle attività nucleari considerate.
L'esistenza di criteri europei non equivale a dichiarare sostenibile qualsiasi progetto senza verifica. Le caratteristiche della tecnologia, le condizioni di sicurezza e gli altri requisiti devono essere valutati concretamente. La tassonomia è un quadro di classificazione che opera attraverso condizioni determinate, non un'etichetta generale attribuita a ogni attività definita nucleare.
La tutela della salute e dell'ambiente
Il provvedimento richiama la protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, collegandola anche all'interesse delle generazioni future e all'articolo 9 della Costituzione.
Le finalità dichiarate richiedono una disciplina operativa capace di stabilire verifiche e responsabilità. La sicurezza non può essere dedotta esclusivamente dalla generazione del reattore o dall'impegno politico a rispettarla. Deve essere documentata nelle condizioni del progetto, dell'esercizio e della gestione finale dell'impianto.
Autorizzazioni e valutazioni ambientali
La futura disciplina dovrà affrontare i procedimenti autorizzativi necessari per costruire e gestire impianti nucleari. Il testo richiama anche la valutazione dell'impatto ambientale.
Un eventuale progetto dovrà quindi superare passaggi ulteriori rispetto alla decisione parlamentare del 23 settembre. La delega crea un percorso per definire le regole, non una deroga generalizzata a qualsiasi verifica. Le caratteristiche del singolo intervento e le norme applicabili determineranno la documentazione necessaria.
Il tema della localizzazione delle centrali
La domanda su dove sorgeranno le centrali non trova risposta nel risultato della votazione parlamentare. La legge prevede una cornice nella quale dovranno essere disciplinati programmi e autorizzazioni, ma non indica nel voto finale l'avvio immediato di un cantiere specifico.
La localizzazione richiede valutazioni tecniche e istituzionali relative alla tecnologia e al territorio. Non sarebbe corretto indicare come sede già prescelta un comune soltanto perché è stato menzionato nel dibattito pubblico o ospita infrastrutture energetiche esistenti.
Il rapporto con le Regioni e gli enti locali
La realizzazione di infrastrutture energetiche può interessare competenze dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali. La nuova disciplina dovrà affrontare il coordinamento delle funzioni nel rispetto del quadro costituzionale e delle norme pertinenti.
Il rapporto tra istituzioni assume rilevanza soprattutto per la localizzazione degli impianti e per le valutazioni ambientali. La legge delega non permette di anticipare quale sarà la posizione di ogni territorio su progetti ancora da definire.
Il controllo indipendente sulla sicurezza
Il testo comprende la riorganizzazione di competenze e funzioni di vigilanza e richiama l'eventuale assetto dell'autorità competente per la sicurezza nucleare.
La presenza di un controllo regolatorio è distinta dalla responsabilità di chi progetta o gestisce l'impianto. Le modalità concrete dipenderanno dalla disciplina attuativa. Il ruolo dell'autorità competente deve poter essere ricostruito attraverso le funzioni assegnate e le regole applicabili, non sulla base di una denominazione ipotizzata prima dei decreti.
Finanziamenti e garanzie economiche
La delega contempla anche la definizione di strumenti e condizioni finanziarie collegati al settore. Il tema riguarda la possibilità di sostenere progetti caratterizzati da investimenti complessi e tempi di realizzazione pluriennali.
Non è però possibile attribuire alla legge, senza atti successivi, il costo definitivo di una centrale o un importo già stanziato per ciascun reattore. Il bilancio economico dovrà considerare investimento iniziale, gestione, finanziamento e attività finali. È soltanto attraverso progetti concreti che potranno essere confrontati i costi previsti e quelli effettivi.
La possibile filiera industriale italiana
Il testo richiama la valorizzazione, quando possibile, delle filiere nazionali ed europee nel settore nucleare. La finalità riguarda ricerca, componenti, competenze e attività industriali che potrebbero concorrere ai programmi futuri.
Non tutti i benefici economici prospettati sono già acquisiti. La partecipazione delle imprese dipenderà dai progetti, dai requisiti tecnici e dalla capacità industriale. Un eventuale sviluppo occupazionale dovrà essere misurato attraverso investimenti e contratti effettivamente realizzati.
Università e ricerca scientifica
La disciplina comprende attività di ricerca e sviluppo relative alla fissione e alla fusione. Il coinvolgimento scientifico può interessare competenze presenti nelle università, negli enti di ricerca e nelle imprese.
La formazione del personale rappresenta un tema distinto dalla costruzione degli impianti. Anche in assenza di una centrale già autorizzata, possono essere sviluppate attività scientifiche e industriali. I risultati dovranno tuttavia essere valutati sulla base dei programmi effettivi, evitando di considerare qualsiasi progetto di ricerca come una tecnologia pronta alla commercializzazione.
Il precedente referendum del 1987
Il dibattito italiano sul nucleare richiama il referendum del 1987, tenuto dopo l'incidente di Černobyl'. Il voto abrogativo interessò specifiche norme relative alla politica nucleare e contribuì alla successiva uscita italiana dalla produzione elettrica attraverso le centrali allora esistenti.
Non sarebbe giuridicamente preciso presentarlo come una norma costituzionale che vieta per sempre qualsiasi attività nucleare. Allo stesso modo, i suoi effetti storici non possono essere ignorati nella ricostruzione delle scelte successive. Il nuovo provvedimento si colloca in un percorso istituzionale nel quale il rapporto con i referendum continua a essere oggetto di discussione.
Il referendum del 2011
Nel 2011, un nuovo referendum abrogativo interessò disposizioni legate al programma di ritorno al nucleare allora previsto.
Il risultato viene richiamato dalle forze politiche e dalle organizzazioni che contestano il percorso legislativo del 2026. La questione riguarda la relazione tra gli effetti abrogativi del voto e la possibilità di introdurre in seguito un quadro normativo differente. Non è corretto trasformare automaticamente le opposte interpretazioni politiche in una decisione giudiziaria già adottata sull'attuale legge.
Le ragioni indicate dal Governo
Il Governo ha collegato il nuovo quadro a decarbonizzazione, sicurezza delle forniture e competitività. Nella relazione politica a sostegno della misura, il nucleare viene considerato una possibile fonte da integrare con le altre tecnologie energetiche.
Queste sono le finalità dichiarate dai promotori del provvedimento. Il loro raggiungimento dipenderà dai progetti successivi. La legge non dimostra già oggi quale sarà la quota del nucleare nel mix elettrico o quanto diminuiranno, eventualmente, i costi energetici.
Le questioni sollevate dagli oppositori
Nel corso dell'esame parlamentare sono state espresse obiezioni relative a rifiuti radioattivi, costi di realizzazione, tempi, sicurezza e referendum.
Le critiche fanno parte del dibattito sul provvedimento e devono essere distinte dalle prescrizioni normative effettivamente approvate. La disponibilità di tecnologie e i loro costi potranno essere valutati con maggiore precisione quando esisteranno progetti, autorizzazioni e programmi finanziari definiti.
Il 2033 non è una data garantita dalla legge
Nel dibattito pubblico è stata citata la possibilità di avviare nuove centrali nel 2033. La data appartiene agli obiettivi e alle ipotesi temporali prospettate, non al risultato materiale già prodotto dal voto del Senato.
La legge delega non costruisce impianti e non certifica che progettazione, autorizzazioni e lavori si concluderanno entro quell'anno. Qualsiasi calendario industriale dovrà confrontarsi con l'effettiva disponibilità delle tecnologie e con i tempi delle procedure.
Quali sono i prossimi passaggi
Dopo l'approvazione parlamentare, il primo riferimento sarà la pubblicazione della legge e la sua entrata in vigore. Da quel momento decorrerà il periodo di dodici mesi previsto per esercitare la delega.
Seguiranno la predisposizione dei decreti legislativi e gli ulteriori passaggi di valutazione previsti. Soltanto in una fase successiva potranno emergere programmi e progetti industriali sufficientemente definiti da consentire una valutazione concreta di luoghi, costi e calendario.
Il quadro alla mattina del 25 settembre
Alla data di venerdì 25 settembre 2026, il fatto accertato è l'approvazione definitiva della delega sul nucleare sostenibile da parte del Parlamento. Il voto del Senato del 23 settembre ha completato l'iter del disegno di legge S.1924.
Il Governo dovrà definire la disciplina dettagliata mediante decreti legislativi. Non risultano, per effetto del solo voto, una centrale già autorizzata, una localizzazione nazionale definitiva o una data certa di entrata in esercizio di nuovi reattori.
Una legge che apre il percorso, senza completarlo
L'approvazione parlamentare modifica il quadro entro il quale l'Italia potrà valutare il ritorno alla produzione nucleare. Il provvedimento affronta tecnologie, sicurezza, rifiuti, autorizzazioni, ricerca e organizzazione delle competenze.
La differenza tra decisione legislativa e risultato industriale rimane però determinante. Il percorso comincerà con gli atti normativi e continuerà, se verranno proposti progetti, attraverso valutazioni tecniche e autorizzazioni specifiche. Soltanto allora sarà possibile misurare quanto gli obiettivi dichiarati trovino realizzazione.
E voi, quali aspetti della legge delega sul nucleare vorreste approfondire? I tempi dei decreti, i requisiti di sicurezza, la gestione dei rifiuti, le tecnologie modulari o i possibili effetti sui costi dell'energia? Raccontateci nei commenti quali informazioni ritenete necessarie per seguire i prossimi passaggi del percorso italiano.

