Greenwashing, nuove regole dal 27 settembre: cosa cambia per aziende e consumatori
Da domenica 27 settembre 2026 diventano applicabili le nuove disposizioni europee e italiane contro il greenwashing, cioè l'utilizzo di comunicazioni commerciali capaci di presentare prodotti e imprese come più sostenibili di quanto sia effettivamente dimostrabile. La riforma rafforza la tutela dei consumatori contro dichiarazioni ambientali generiche, etichette di sostenibilità prive dei requisiti richiesti e messaggi che attribuiscono a un intero prodotto caratteristiche possedute soltanto da una sua componente.
Le nuove regole derivano dalla direttiva UE 2024/825, approvata il 28 febbraio 2024 e recepita in Italia con il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo. Il provvedimento italiano è entrato in vigore il 24 marzo 2026, ma ha previsto l'applicazione delle nuove disposizioni dal 27 settembre, secondo il calendario stabilito a livello europeo.
La riforma non riguarda soltanto la pubblicità ambientale. Comprende anche nuove tutele relative alla durabilità dei prodotti, alle informazioni sulla riparabilità, agli aggiornamenti software e alla comunicazione delle garanzie. Per imprese, negozi e piattaforme digitali, il cambiamento richiede una revisione delle dichiarazioni utilizzate per presentare prodotti e servizi. Per i consumatori, introduce strumenti destinati a rendere più riconoscibili le informazioni affidabili e a distinguere meglio i vantaggi effettivi dalle formule promozionali.
Che cos'è il greenwashing
Il termine greenwashing viene utilizzato per descrivere pratiche di comunicazione attraverso le quali un'impresa, un marchio o un prodotto viene presentato come ambientalmente preferibile senza che le dichiarazioni siano sostenute in modo adeguato.
Il fenomeno può assumere forme differenti. Un prodotto può essere descritto genericamente come ecologico, un'azienda può enfatizzare un piccolo miglioramento lasciando in secondo piano il resto della propria attività oppure una confezione può mostrare simboli che suggeriscono l'esistenza di una certificazione non effettivamente riconosciuta.
La questione non riguarda necessariamente la falsità di ogni singola informazione. Anche un'affermazione parzialmente vera può risultare ingannevole quando viene presentata in modo da suggerire vantaggi più ampi di quelli realmente documentabili.
Perché l'Unione europea introduce nuove disposizioni
L'Unione europea ha scelto di rafforzare la normativa sulle pratiche commerciali sleali per migliorare la qualità delle informazioni utilizzate dai consumatori durante gli acquisti.
Quando due prodotti vengono presentati attraverso dichiarazioni ambientali differenti, il consumatore dovrebbe poter comprendere quali caratteristiche siano effettivamente documentate e quali siano soltanto elementi promozionali.
La nuova disciplina interviene quindi sul rapporto tra comunicazione, prova e trasparenza. L'obiettivo è impedire che la sostenibilità venga utilizzata come un vantaggio competitivo attraverso informazioni non corrette o non sufficientemente circostanziate.
La riforma si inserisce inoltre nel percorso europeo dedicato alla transizione ecologica e all'economia circolare, nel quale la qualità delle informazioni sui prodotti assume un ruolo importante.
La direttiva UE 2024/825
Il riferimento normativo principale è la direttiva UE 2024/825, dedicata alla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde attraverso una migliore protezione contro le pratiche sleali e informazioni più chiare.
La direttiva modifica due importanti strumenti della legislazione europea: la disciplina sulle pratiche commerciali sleali e quella sui diritti dei consumatori.
Le modifiche introducono nuove definizioni, specifici divieti e obblighi informativi relativi a caratteristiche ambientali, durabilità e riparabilità.
Il provvedimento deve essere distinto da altre iniziative europee dedicate alle dichiarazioni ambientali. In particolare, la cosiddetta proposta di direttiva Green Claims costituisce un percorso normativo differente e non deve essere confusa con le disposizioni già recepite attraverso la direttiva 2024/825.
Le date fondamentali della nuova normativa
La direttiva europea è stata firmata il 28 febbraio 2024 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 6 marzo dello stesso anno.
Gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 27 marzo 2026. La data comune stabilita per l'applicazione delle nuove disposizioni è invece il 27 settembre 2026.
Le due scadenze hanno funzioni differenti. Il recepimento riguarda l'introduzione della disciplina negli ordinamenti nazionali; l'applicazione individua il momento dal quale le nuove regole devono essere utilizzate nei rapporti commerciali disciplinati.
Per questo, venerdì 25 settembre rappresenta una giornata di preparazione immediatamente precedente alla nuova decorrenza, non il primo giorno di applicazione.
Il decreto legislativo italiano n. 30 del 2026
L'Italia ha recepito la direttiva attraverso il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, numero 56 del 9 marzo 2026.
Il provvedimento modifica il Codice del consumo, introducendo nuove definizioni e integrando le disposizioni relative alle pratiche commerciali scorrette e agli obblighi informativi.
Il decreto è entrato in vigore il 24 marzo, mentre il suo articolo dedicato alle disposizioni finali stabilisce l'applicazione delle nuove regole dal 27 settembre.
La distinzione consente di evitare un errore frequente: la disciplina non viene approvata per la prima volta alla fine di settembre. Il quadro normativo era già stato definito; la nuova data riguarda il momento dal quale le disposizioni trovano applicazione.
Che cosa si intende per asserzione ambientale
La normativa introduce una definizione articolata di asserzione ambientale. Si tratta, in sostanza, di un messaggio commerciale volontario che afferma o suggerisce che un prodotto, un marchio o un'impresa abbia un determinato impatto ambientale.
La comunicazione può essere espressa attraverso parole, immagini, simboli, denominazioni commerciali e altre rappresentazioni.
Il concetto non riguarda quindi esclusivamente una frase stampata sulla confezione. Anche un nome o un elemento visivo possono contribuire a formulare un'affermazione ambientale quando suggeriscono caratteristiche specifiche al consumatore.
La valutazione deve considerare il messaggio complessivo e il contesto nel quale viene presentato.
Le dichiarazioni ambientali generiche
Uno degli interventi principali riguarda le asserzioni ambientali generiche, cioè dichiarazioni non sufficientemente specificate nello stesso mezzo di comunicazione utilizzato per promuovere il prodotto.
Espressioni come verde, ecologico o amico dell'ambiente possono rientrare in questa categoria quando vengono utilizzate senza chiarire in modo evidente a quale caratteristica si riferiscano.
La nuova disciplina vieta le affermazioni ambientali generiche per le quali il professionista non sia in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti.
Il divieto non deve essere semplificato sostenendo che qualsiasi utilizzo della parola verde diventi automaticamente illecito. La valutazione dipende dal messaggio, dalla sua specificazione e dalle condizioni previste dalla normativa.
Una dichiarazione specifica è diversa da uno slogan generico
Una comunicazione può descrivere una caratteristica concreta del prodotto, per esempio la percentuale di materiale riciclato presente in una determinata componente o l'utilizzo di una specifica fonte energetica in una fase produttiva.
Queste informazioni sono differenti da una generica promessa di sostenibilità ambientale, perché individuano un elemento che può essere sottoposto a verifica.
La maggiore precisione non elimina però la necessità che il dato sia corretto. Una percentuale inventata o riferita a una parte diversa del prodotto può comunque risultare ingannevole.
La normativa mira quindi a favorire comunicazioni nelle quali il consumatore possa comprendere che cosa viene effettivamente dichiarato e a quali caratteristiche si riferisca.
Il prodotto intero non può essere confuso con una sua componente
Un'altra pratica espressamente contrastata consiste nell'attribuire al prodotto nel suo complesso una caratteristica ambientale posseduta soltanto da una parte.
Una confezione potrebbe, per esempio, contenere una componente realizzata con materiale riciclato. Questo non autorizza automaticamente a presentare l'intero prodotto come completamente riciclato.
La nuova disciplina vieta di formulare dichiarazioni che riguardano l'intero prodotto o tutta l'attività dell'impresa quando la caratteristica descritta interessa soltanto uno specifico elemento.
Il principio riguarda l'ampiezza del messaggio: il beneficio comunicato deve corrispondere al perimetro effettivo della caratteristica documentata.
Le etichette di sostenibilità senza certificazione
Dal 27 settembre assumono particolare importanza anche le regole sulle etichette di sostenibilità.
La disciplina vieta di esibire etichette che non siano basate su un sistema di certificazione conforme ai requisiti previsti oppure stabilite da autorità pubbliche.
Il problema riguarda i simboli capaci di suggerire una verifica ambientale o sociale indipendente quando tale verifica non esiste nelle condizioni richieste.
Un marchio grafico creato autonomamente da un'azienda non può essere considerato equivalente a una certificazione riconosciuta soltanto perché utilizza foglie, colori verdi o denominazioni rassicuranti.
Che cosa distingue una certificazione da un logo aziendale
Un sistema di certificazione deve rispondere a requisiti che comprendono trasparenza delle condizioni e verifica da parte di un soggetto terzo indipendente secondo la disciplina applicabile.
Un semplice logo creato dall'impresa può invece essere parte della sua identità commerciale, senza costituire necessariamente una certificazione.
La nuova normativa interviene proprio quando un elemento viene presentato come etichetta di sostenibilità e induce il consumatore ad attribuirgli un significato che non possiede.
La verifica delle caratteristiche del sistema resta essenziale: non ogni marchio volontario è vietato, ma quelli utilizzati come etichette di sostenibilità devono rispettare le condizioni richieste.
Neutralità carbonica e compensazione delle emissioni
Una delle novità più rilevanti riguarda le dichiarazioni di neutralità climatica basate sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra.
La nuova disciplina vieta di affermare che un prodotto abbia un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni quando la dichiarazione si basa sulla compensazione delle emissioni.
Il punto centrale riguarda la differenza tra le emissioni associate al prodotto e i progetti di compensazione realizzati altrove.
Finanziare un'iniziativa ambientale esterna non rende automaticamente nullo l'impatto climatico derivante dalla produzione, distribuzione o utilizzo di un bene.
Le aziende possono ancora comunicare investimenti ambientali
Il nuovo divieto non impedisce in modo assoluto alle imprese di comunicare la partecipazione a progetti ambientali o l'acquisto di crediti di carbonio.
La distinzione riguarda il modo in cui queste informazioni vengono presentate al consumatore. Un'azienda può descrivere un investimento effettivamente realizzato, purché la comunicazione non attribuisca al prodotto caratteristiche climatiche ingannevoli.
La presenza di un progetto di compensazione deve quindi essere separata dalle informazioni sulle emissioni effettive del prodotto.
Il consumatore deve poter comprendere se una dichiarazione riguarda una riduzione delle emissioni associate al bene oppure un'attività esterna finanziata dall'impresa.
Le promesse ambientali per il futuro
La normativa interviene anche sulle dichiarazioni relative alle prestazioni ambientali future.
Un'impresa che promuove obiettivi futuri deve rispettare le condizioni previste, tra cui impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili.
La disciplina richiede un piano di attuazione dettagliato e realistico, con obiettivi misurabili, scadenze e risorse necessarie. È prevista inoltre una verifica periodica da parte di un soggetto indipendente, con risultati accessibili ai consumatori.
Una promessa generica di diventare sostenibili non può quindi essere considerata automaticamente equivalente a un programma documentato.
Il settore moda davanti alle nuove regole
La moda è uno dei settori nei quali le dichiarazioni ambientali occupano un ruolo crescente nella comunicazione commerciale.
Materiali riciclati, filiere produttive, durabilità e caratteristiche delle confezioni possono essere utilizzati per presentare una collezione o un singolo capo.
Dal 27 settembre, i messaggi destinati ai consumatori devono rispettare le nuove disposizioni anche quando vengono diffusi attraverso siti di e-commerce, campagne pubblicitarie o contenuti digitali.
La presenza di un materiale riciclato in una componente non autorizza automaticamente a descrivere l'intero capo come ambientalmente preferibile sotto ogni aspetto.
Che cosa cambia per i marchi di abbigliamento
Un brand di abbigliamento può comunicare caratteristiche effettive dei prodotti, come la composizione o la provenienza di determinati materiali, nel rispetto delle regole applicabili.
Il problema emerge quando una caratteristica limitata viene trasformata in un giudizio generale sull'intera collezione o sull'azienda.
La normativa richiede attenzione anche ai simboli utilizzati sulle etichette e alle dichiarazioni sulla durabilità dei capi.
Le imprese devono quindi distinguere le informazioni tecniche verificabili dalle espressioni promozionali che potrebbero attribuire un vantaggio ambientale non adeguatamente dimostrato.
Beauty e cosmetica: attenzione alle dichiarazioni green
Il settore beauty utilizza frequentemente comunicazioni relative a ingredienti, confezioni e caratteristiche ambientali.
Una crema può essere presentata attraverso informazioni sulla formulazione, sul contenitore o sulla provenienza di determinati componenti, ma ogni dichiarazione deve essere riferita correttamente alla caratteristica descritta.
Un packaging riciclato non rende automaticamente sostenibile l'intero cosmetico. Allo stesso modo, la presenza di un ingrediente di origine vegetale non dimostra da sola un minore impatto ambientale complessivo.
La nuova disciplina non sostituisce le regole specifiche sui cosmetici, ma si aggiunge al quadro generale della tutela dei consumatori contro le comunicazioni commerciali scorrette.
Le parole naturale e biologico non hanno sempre lo stesso significato
Nel linguaggio commerciale, espressioni come naturale e biologico possono essere utilizzate con riferimenti differenti.
La presenza di ingredienti di origine naturale non equivale automaticamente a una certificazione biologica, mentre la denominazione biologico deve essere valutata in relazione al settore e alla disciplina applicabile.
Le nuove norme contro il greenwashing rendono particolarmente importante non utilizzare parole che suggeriscano prestazioni ambientali più ampie di quelle effettivamente documentate.
Il consumatore dovrebbe poter capire se la dichiarazione riguarda la composizione, il metodo produttivo o una specifica certificazione.
Anche gli e-commerce devono prestare attenzione
Le comunicazioni ambientali diffuse attraverso un sito di e-commerce rientrano nell'ambito delle pratiche commerciali quando vengono utilizzate per promuovere prodotti e servizi ai consumatori.
La revisione delle dichiarazioni non riguarda quindi soltanto etichette fisiche e confezioni. Può interessare schede prodotto, banner, pagine istituzionali e campagne pubblicitarie.
Un'informazione inesatta può essere riprodotta su più canali e raggiungere il pubblico anche dopo che il materiale originario è stato modificato.
Le imprese devono considerare la coerenza tra i differenti mezzi di comunicazione, evitando che una dichiarazione corretta sul sito venga trasformata in uno slogan più ampio e fuorviante su un altro canale.
Influencer e contenuti sponsorizzati
Le nuove disposizioni possono interessare anche la comunicazione commerciale diffusa attraverso influencer e creator.
Quando un contenuto promuove un prodotto attraverso affermazioni ambientali, la correttezza del messaggio rimane importante indipendentemente dal formato utilizzato.
Una storia Instagram, un reel o un video pubblicitario possono contenere dichiarazioni commerciali anche quando utilizzano un linguaggio colloquiale o visivamente creativo.
La disciplina sul greenwashing non sostituisce gli obblighi di riconoscibilità della pubblicità. Le due questioni devono essere considerate separatamente: una comunicazione può essere correttamente identificata come sponsorizzata e contenere comunque un'affermazione ambientale ingannevole.
I social network e la pubblicità ambientale
Il formato digitale permette di diffondere rapidamente messaggi su sostenibilità, riciclo e caratteristiche ecologiche dei prodotti.
La brevità dei contenuti non elimina la necessità di rispettare le regole. Una dichiarazione ambientale utilizzata in una campagna social deve essere valutata considerando ciò che comunica effettivamente al pubblico.
Inserire chiarimenti poco visibili o separati dal messaggio principale potrebbe non essere sufficiente quando la normativa richiede che una specificazione sia fornita in termini chiari ed evidenti nello stesso mezzo.
La necessità di utilizzare contenuti brevi non giustifica quindi l'impiego di espressioni che attribuiscano al prodotto caratteristiche più ampie di quelle documentabili.
Durabilità: il prodotto deve corrispondere alle promesse
La riforma rafforza anche la tutela dei consumatori in materia di durabilità dei beni.
Vengono introdotti divieti relativi alle false dichiarazioni sulla durata di un prodotto in normali condizioni d'uso e alle comunicazioni che nascondono caratteristiche progettate per limitarne la durata.
L'obiettivo è evitare che il consumatore acquisti un bene sulla base di informazioni non corrette circa la sua capacità di funzionare nel tempo.
La durata effettiva dipende naturalmente da caratteristiche e condizioni d'impiego. La disciplina non introduce una durata identica per ogni categoria merceologica, ma interviene sulle informazioni commerciali e sulle pratiche considerate scorrette.
Le nuove regole sugli aggiornamenti software
Le disposizioni riguardano anche i beni con elementi digitali, come prodotti che incorporano o utilizzano software per svolgere le proprie funzioni.
La normativa vieta di omettere determinate informazioni quando un aggiornamento software inciderà negativamente sul funzionamento del bene o sull'utilizzo del contenuto o servizio digitale.
Interviene inoltre contro la presentazione come necessario di un aggiornamento che si limita a migliorare alcune funzionalità.
Le regole mirano a rendere più trasparente il rapporto tra aggiornamenti, funzionamento e durata dei prodotti, senza impedire in modo generale lo sviluppo o la distribuzione di nuove versioni software.
Riparabilità e materiali di consumo
La normativa contrasta anche le false dichiarazioni sulla riparabilità.
Un prodotto non può essere presentato come riparabile quando non lo è. Sono inoltre previste disposizioni contro le pratiche che inducono il consumatore a sostituire materiali di consumo prima che ciò sia tecnicamente necessario.
Il tema riguarda anche le informazioni sull'utilizzo di componenti e accessori non forniti dal produttore originale.
La disciplina non significa che qualsiasi prodotto debba essere riparabile in ogni circostanza, ma rafforza la correttezza delle informazioni attraverso le quali il consumatore valuta durata, manutenzione e sostituzione.
Garanzia legale e garanzia commerciale
Un altro capitolo riguarda la comunicazione delle garanzie.
La garanzia legale di conformità rappresenta una tutela prevista dalla normativa, mentre una garanzia commerciale può essere offerta dal produttore o da un altro soggetto secondo condizioni specifiche.
Le nuove disposizioni introducono strumenti informativi armonizzati destinati a migliorare la comprensione di questi diritti e degli eventuali impegni aggiuntivi di durabilità.
La distinzione è importante perché una garanzia commerciale non deve essere presentata come se sostituisse automaticamente i diritti riconosciuti dalla legge.
L'avviso armonizzato sulla garanzia legale
Il nuovo avviso armonizzato è uno strumento informativo comune destinato a rendere maggiormente riconoscibili i diritti relativi alla garanzia legale.
Il modello è collegato al quadro europeo sulla tutela dei consumatori e contiene informazioni essenziali, compreso il riferimento alla durata minima di due anni prevista dalla disciplina europea per la garanzia legale di conformità.
Le modalità concrete di utilizzo devono rispettare le disposizioni applicabili e i modelli stabiliti a livello europeo.
L'obiettivo è favorire una comunicazione uniforme, evitando che le informazioni sui diritti del consumatore vengano presentate attraverso formule difficilmente confrontabili.
L'etichetta armonizzata di durabilità
Accanto all'avviso sulla garanzia legale, la riforma introduce un'etichetta armonizzata relativa a determinate garanzie commerciali di durabilità.
Lo strumento permette di comunicare in modo riconoscibile informazioni sulle condizioni previste, nel rispetto della disciplina europea.
L'etichetta non costituisce una certificazione ambientale generale e non deve essere confusa con i simboli di sostenibilità utilizzati nella pubblicità.
La sua funzione riguarda la comunicazione di uno specifico impegno commerciale sulla durata, secondo il quadro normativo applicabile.
Le vecchie scorte già presenti nei negozi
Uno dei problemi pratici affrontati in vista del 27 settembre riguarda le scorte di prodotti realizzati o confezionati prima dell'applicazione delle nuove regole.
Alcuni beni possono essere già distribuiti, presenti nei magazzini o collocati sugli scaffali con confezioni che riportano dichiarazioni ambientali non conformi alla nuova disciplina.
La situazione è stata affrontata attraverso orientamenti condivisi dalle autorità europee di tutela dei consumatori, con l'obiettivo di favorire un'applicazione coerente e proporzionata.
La presenza di vecchie scorte non deve però essere interpretata come una deroga automatica e illimitata agli obblighi normativi.
La posizione delle autorità europee sulle scorte
Nel giugno 2026, le autorità della rete europea Consumer Protection Cooperation hanno concordato principi comuni per affrontare le situazioni relative ai prodotti già realizzati o distribuiti.
Gli operatori devono agire tempestivamente e in buona fede per adeguare le proprie pratiche commerciali.
Le autorità possono adottare un approccio graduale quando emergano difficoltà transitorie reali e specifiche, valutando le circostanze del singolo caso.
L'orientamento mira a evitare misure sproporzionate, come la distruzione non necessaria di prodotti o confezioni, senza trasformare il periodo iniziale in una sospensione generale delle nuove disposizioni.
La circolare italiana del 27 agosto 2026
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato una circolare il 27 agosto 2026 dedicata all'applicazione della nuova disciplina e alla tutela dalle pratiche sleali.
Il documento si inserisce nel percorso di preparazione delle imprese alla decorrenza del 27 settembre, offrendo indicazioni sull'attuazione del decreto legislativo n. 30.
La questione delle scorte richiede particolare attenzione perché prodotti durevoli e beni deperibili possono presentare condizioni di gestione differenti.
Le imprese devono documentare le proprie situazioni concrete e valutare gli interventi necessari, senza presumere l'esistenza di una franchigia automaticamente applicabile a qualsiasi dichiarazione ambientale.
Le sanzioni e il ruolo delle autorità competenti
Le nuove fattispecie vengono inserite nel quadro del Codice del consumo e della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette.
Le eventuali conseguenze per le imprese dipendono dalle disposizioni applicabili, dalla natura della violazione e dai poteri delle autorità competenti.
Non sarebbe corretto presentare ogni slogan ambientale irregolare come automaticamente punito con una sanzione identica o affermare che qualsiasi violazione comporti necessariamente una multa pari al 4% del fatturato.
Il sistema di tutela richiede la valutazione della condotta contestata e l'applicazione del quadro sanzionatorio pertinente.
Che cosa devono verificare le imprese
Per le aziende, la preparazione alla nuova disciplina riguarda soprattutto la correttezza delle informazioni commerciali.
Le dichiarazioni ambientali dovrebbero essere riferite a caratteristiche effettive e presentate con un livello di precisione proporzionato al messaggio utilizzato.
Le etichette di sostenibilità devono rispettare i requisiti previsti, mentre le promesse future devono essere sostenute dalle condizioni richieste dalla normativa.
La verifica riguarda inoltre i canali attraverso i quali le informazioni vengono diffuse: confezioni, cataloghi, siti web, materiali pubblicitari e comunicazione digitale.
Che cosa possono controllare i consumatori
Per chi acquista un prodotto, la nuova disciplina offre l'occasione per prestare maggiore attenzione alle dichiarazioni ambientali.
Una comunicazione specifica permette di comprendere meglio se il vantaggio riguarda il materiale, il processo produttivo, la confezione o un'altra caratteristica.
Quando viene mostrata un'etichetta di sostenibilità, può essere utile conoscere il sistema al quale appartiene e le condizioni in base alle quali viene utilizzata.
La presenza di un logo visivamente convincente non costituisce, da sola, una garanzia sulla qualità ambientale del prodotto.
Come leggere una scheda prodotto online
Una scheda prodotto può contenere informazioni ambientali presentate attraverso testi, icone e immagini.
Il consumatore dovrebbe poter comprendere quale parte del prodotto possieda la caratteristica dichiarata e se l'affermazione sia accompagnata da elementi sufficientemente precisi.
Una descrizione relativa al packaging non deve essere confusa con una dichiarazione sull'intero contenuto. Allo stesso modo, una promessa futura dell'azienda non equivale a un risultato ambientale già realizzato.
La nuova normativa rafforza l'importanza di questi elementi, cercando di rendere più trasparente il rapporto tra messaggio pubblicitario e caratteristiche effettive.
La sostenibilità non scompare dalla pubblicità
Le nuove disposizioni non vietano alle imprese di comunicare la sostenibilità o di descrivere miglioramenti ambientali effettivamente realizzati.
La finalità è contrastare le dichiarazioni non corrette, generiche nelle condizioni vietate o presentate attraverso etichette prive dei requisiti richiesti.
Un'impresa può continuare a comunicare caratteristiche documentabili e investimenti reali, rispettando le condizioni previste per il tipo di affermazione utilizzata.
La differenza riguarda la qualità dell'informazione: la sostenibilità non dovrebbe essere affidata esclusivamente a espressioni suggestive, ma collegata a elementi comprensibili e verificabili.
Il 27 settembre 2026 segna una nuova fase per il mercato europeo
La data del 27 settembre 2026 rappresenta il momento comune di applicazione della riforma europea contro il greenwashing e le altre pratiche commerciali interessate dalla direttiva 2024/825.
In Italia, le nuove disposizioni sono state recepite attraverso il decreto legislativo n. 30 del 2026 e inserite nel Codice del consumo.
Il cambiamento coinvolge imprese e cittadini attraverso un principio centrale: le informazioni utilizzate per promuovere un prodotto devono corrispondere alle caratteristiche effettivamente documentabili.
Moda, cosmetica, elettronica, alimentazione e commercio online sono tra i settori nei quali la qualità della comunicazione può assumere particolare importanza.
Un'informazione più chiara per scegliere consapevolmente
Le nuove regole sul greenwashing rafforzano il rapporto tra tutela dei consumatori e informazioni ambientali, introducendo disposizioni che riguardano anche durabilità, riparabilità e garanzie.
La riforma non stabilisce automaticamente quali prodotti siano migliori dal punto di vista ambientale, ma definisce condizioni più rigorose per il modo in cui determinati vantaggi vengono comunicati al pubblico.
Per le imprese, la data del 27 settembre richiede attenzione alla conformità delle dichiarazioni. Per i consumatori, il nuovo quadro offre strumenti aggiuntivi per distinguere le caratteristiche documentate dalle promesse commerciali.
Il valore della disciplina dipenderà anche dalla sua applicazione concreta, dalla qualità delle verifiche e dalla capacità degli operatori di adeguare le comunicazioni alle condizioni previste.
E voi, vi fidate delle dichiarazioni ambientali presenti sui prodotti? Vi è mai capitato di scegliere un cosmetico, un capo d'abbigliamento o un altro bene perché veniva presentato come ecologico o sostenibile? Raccontateci nei commenti quali informazioni considerate importanti prima di acquistare e quali aspetti delle nuove regole europee vorreste approfondire.

