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Esercizio fisico strutturato: perché l’emendamento 4.47 deve includere i chinesiologi AMPA

Un emendamento di poche righe ha aperto uno dei confronti professionali più delicati degli ultimi anni nel mondo dell'esercizio fisico strutturato. Il 14 luglio 2026 la XII Commissione Affari Sociali della Camera ha approvato una nuova formulazione dell'emendamento 4.47 al disegno di legge A.C. 2700 sulle professioni sanitarie. Il testo prevede la costruzione di un sistema integrato di collaborazione interdisciplinare che comprende specialisti in medicina dello sport, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e fisioterapisti. Nell'elenco, però, non compare il Chinesiologo delle Attività Motorie Preventive e Adattate, cioè il professionista laureato magistrale LM-67.
L'omissione ha provocato una reazione immediata nel mondo delle Scienze Motorie, perché non riguarda una figura professionale priva di riconoscimento normativo. Al contrario, il Chinesiologo AMPA è espressamente disciplinato dall'articolo 41 del D.Lgs. 36/2021, che gli attribuisce competenze nella progettazione e attuazione di programmi motori, nella prevenzione attraverso l'esercizio, nel recupero funzionale post-riabilitativo e nelle attività motorie adattate rivolte anche a persone con condizioni di salute clinicamente controllate e stabilizzate. La stessa normativa richiama inoltre l'AMPA nell'ambito dell'attività fisica adattata e dell'esercizio fisico strutturato nelle Palestre della Salute.
È quindi necessario evitare due errori opposti. Il primo sarebbe affermare che l'LM-67 sia già stato cancellato dall'esercizio fisico strutturato: non è così. Il secondo, però, sarebbe minimizzare l'accaduto considerandolo una semplice dimenticanza terminologica. Inserire espressamente una professione nel futuro sistema dell'EFS e non richiamarne un'altra alla quale la legislazione vigente attribuisce competenze specifiche sull'esercizio nelle persone stabilizzate crea una asimmetria normativa che merita di essere corretta prima che possa produrre conseguenze concrete.

Che cosa prevede davvero l'emendamento 4.47

Per comprendere la controversia occorre partire dal testo, non dagli slogan. L'emendamento 4.47, nella nuova formulazione approvata in Commissione, chiede di individuare criteri per costruire un sistema integrato di collaborazione interdisciplinare tra specialisti in medicina dello sport, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e fisioterapisti, con l'obiettivo di riconoscere e promuovere l'esercizio fisico strutturato come strumento per il benessere fisico e mentale. Sono inoltre previsti specifici protocolli basati su linee guida definite dalla Federazione Medico Sportiva Italiana e convalidate dall'Istituto Superiore di Sanità.
La novità politicamente e professionalmente più rilevante è l'inserimento esplicito dei fisioterapisti. La formulazione originaria dell'emendamento, infatti, contemplava i medici dello sport, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta; nella versione riformulata compare anche il fisioterapista. Il Chinesiologo AMPA, invece, continua a non essere nominato. Questo dato è oggettivo e costituisce il punto dal quale deve partire qualsiasi analisi seria.
Il testo non contiene, tuttavia, una disposizione che dica che l'EFS diventa competenza esclusiva del fisioterapista. Non stabilisce che il Chinesiologo AMPA non possa più progettare, gestire o supervisionare esercizio nei casi previsti dalla normativa vigente. Non abroga l'articolo 41 del D.Lgs. 36/2021 e non modifica espressamente il profilo professionale dell'LM-67. Parlare tecnicamente di una già avvenuta "esclusione totale" rischia quindi di attribuire all'emendamento un effetto giuridico che oggi non possiede.

L'emendamento non è ancora una legge dello Stato

C'è un altro elemento decisivo. Alla data del 25 agosto 2026, l'A.C. 2700 non risulta definitivamente approvato dal Parlamento. L'emendamento 4.47 è stato approvato nell'ambito dell'esame in XII Commissione Affari Sociali, ma questo passaggio non equivale all'entrata in vigore di una nuova legge. L'iter parlamentare deve ancora completarsi e il testo può essere modificato, integrato o ulteriormente riformulato prima dell'approvazione definitiva.
È una precisazione importante soprattutto per i professionisti LM-67 che, dopo aver letto comunicati e post sui social, potrebbero pensare di avere già perso determinate competenze professionali. Oggi non è così. Le norme vigenti continuano ad applicarsi e il quadro professionale definito dall'articolo 41 resta operativo. Non esiste, allo stato attuale, una nuova legge nazionale che abbia trasferito ai fisioterapisti una competenza esclusiva sull'esercizio fisico strutturato sottraendola ai chinesiologi AMPA.
Proprio perché il processo legislativo è ancora aperto, però, questo è il momento nel quale la categoria dovrebbe ottenere una correzione normativa. Attendere l'eventuale approvazione definitiva e affidare ogni chiarimento ai successivi decreti attuativi sarebbe una strategia più rischiosa. Se il legislatore intende davvero creare un modello interdisciplinare dell'EFS, inserire espressamente l'LM-67 adesso renderebbe il sistema più coerente e ridurrebbe in futuro contenziosi, interpretazioni divergenti e conflitti tra professionisti.

Cosa riconosce già la legge al Chinesiologo AMPA

Il punto più difficile da ignorare è il contenuto dell'articolo 41 del D.Lgs. 36/2021. Per esercitare la professione di Chinesiologo delle Attività Motorie Preventive e Adattate è richiesto il possesso della laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, classe LM-67. Non siamo quindi di fronte a una qualifica costruita informalmente dalle associazioni di categoria, ma a una figura professionale riconosciuta dall'ordinamento.
Le competenze indicate dal legislatore sono estremamente pertinenti alla discussione attuale. Tra queste rientrano la progettazione e attuazione di programmi di attività motoria finalizzati al raggiungimento e mantenimento delle migliori condizioni di benessere psicofisico nelle diverse fasce di età e condizioni fisiche. Il professionista LM-67 è inoltre chiamato a organizzare e pianificare attività e stili di vita orientati alla prevenzione delle malattie e al miglioramento della qualità della vita attraverso l'esercizio fisico.
La norma attribuisce all'AMPA anche competenze sul recupero funzionale post-riabilitativo finalizzato all'ottimizzazione dell'efficienza fisica. È un passaggio fondamentale perché aiuta a distinguere l'ambito chinesiologico da quello sanitario senza costruire artificiosamente un muro tra le professioni. La riabilitazione sanitaria resta un terreno proprio delle professioni sanitarie competenti; terminata quella fase, tuttavia, esiste un'esigenza di mantenimento, ricondizionamento e continuità dell'esercizio alla quale il legislatore ha associato espressamente la preparazione dell'LM-67.
Ancora più significativo è il riferimento alla programmazione, coordinamento e valutazione delle attività motorie adattate rivolte a persone con disabilità o a individui in condizioni di salute clinicamente controllate e stabilizzate. La presenza di una patologia cronica stabilizzata, dunque, non rende automaticamente ogni forma di esercizio una prestazione riabilitativa. È precisamente in questa area di confine, nella quale l'esercizio diventa parte di una strategia di lungo periodo per salute, autonomia e qualità della vita, che il profilo AMPA trova una delle sue ragioni professionali più forti.

Il riferimento all'EFS nelle Palestre della Salute

Il rapporto tra LM-67 ed esercizio fisico strutturato diventa ancora più chiaro leggendo i commi dedicati alle Palestre della Salute. L'articolo 41 stabilisce che, nell'offerta di programmi di attività fisica adattata e di EFS presso queste strutture, il Chinesiologo AMPA collabora con specialisti in medicina dello sport e dell'esercizio fisico, specialisti in medicina fisica e riabilitativa, specialisti in scienze dell'alimentazione e professionisti sanitari come fisioterapisti e dietisti.
La logica della disposizione è interessante perché non costruisce una gerarchia assoluta tra professionisti, ma un modello di collaborazione multiprofessionale. Il legislatore del 2021 ha cioè immaginato un sistema nel quale competenze motorie e competenze sanitarie possano incontrarsi senza essere confuse. È difficile comprendere perché un nuovo modello nazionale dedicato proprio all'EFS dovrebbe essere progettato senza nominare una figura che il medesimo ordinamento colloca già all'interno di questi percorsi.
A rafforzare ulteriormente il collegamento è il comma 8-bis, secondo cui il Chinesiologo AMPA, oppure altro professionista dotato di specifiche competenze, provvede alla supervisione dell'attività fisica adattata svolta in gruppo e dell'esercizio fisico strutturato eseguito individualmente. Anche questo passaggio richiede precisione: la norma non crea un'esclusiva assoluta dell'LM-67, perché contempla anche altri professionisti dotati di specifiche competenze. Ma è altrettanto evidente che il legislatore abbia scelto di nominare proprio il Chinesiologo AMPA come figura di riferimento.

Perché "esclusione totale" non è la definizione più precisa

Il CISM e altri rappresentanti del settore hanno utilizzato espressioni molto dure, parlando di esclusione del Chinesiologo AMPA dall'EFS. La preoccupazione alla base di questa posizione è comprensibile e, sotto il profilo politico-professionale, ha solide ragioni. Sul piano strettamente giuridico, tuttavia, è più corretto parlare oggi di un mancato esplicito riferimento o di una grave omissione nel nuovo sistema delineato dall'emendamento.
La distinzione non serve a ridimensionare il problema. Al contrario, permette alla protesta degli LM-67 di poggiare su un terreno molto più robusto. Sostenere che una norma abbia cancellato una competenza quando non lo ha fatto espone l'argomentazione a una facile contestazione. Evidenziare invece che il legislatore sta costruendo un nuovo sistema nazionale dell'EFS omettendo una professione che possiede già competenze legali pertinenti significa porre una domanda normativa alla quale è molto più difficile rispondere.
La questione, quindi, non è stabilire se domani mattina un Chinesiologo AMPA possa ancora svolgere le attività consentitegli dalla legge: può farlo, nel rispetto del proprio perimetro professionale. La domanda più importante riguarda ciò che potrebbe accadere domani se la futura architettura dell'EFS, i protocolli nazionali, gli accreditamenti e i percorsi territoriali venissero costruiti partendo da un elenco nel quale l'LM-67 non compare.

Una omissione che non può essere considerata neutrale

Qui emerge la parte più problematica dell'emendamento 4.47. Se il testo avesse utilizzato soltanto una formula generale, richiamando genericamente tutti i professionisti competenti, il mancato riferimento all'AMPA avrebbe avuto un peso differente. La nuova formulazione, invece, elenca alcune figure e aggiunge espressamente il fisioterapista. In questo contesto, l'assenza del Chinesiologo LM-67 assume inevitabilmente un significato maggiore.
Le norme non vivono soltanto nel momento in cui vengono approvate. Diventano la base sulla quale amministrazioni, Regioni, aziende sanitarie e gruppi tecnici costruiscono protocolli operativi. Se il punto di partenza identifica formalmente alcuni interlocutori e non altri, il rischio è che quella selezione finisca per riflettersi sulla composizione dei tavoli tecnici, sulla definizione dei percorsi, sui requisiti delle strutture e sulle modalità di presa in carico delle persone.
È per questa ragione che la richiesta di inserire espressamente il Chinesiologo AMPA non dovrebbe essere rappresentata come una battaglia corporativa per sottrarre spazio ai fisioterapisti. È, prima di tutto, una richiesta di coerenza legislativa. Se il sistema deve essere interdisciplinare, non può ignorare proprio il professionista al quale una norma nazionale attribuisce progettazione, prevenzione attraverso l'esercizio, attività motoria adattata e interventi su soggetti clinicamente stabilizzati.

Fisioterapista e Chinesiologo AMPA non sono la stessa professione

Una discussione seria deve riconoscere anche un dato che talvolta viene oscurato dal confronto tra categorie: fisioterapista e Chinesiologo AMPA hanno profili differenti. Il fisioterapista è una professione sanitaria; il Chinesiologo AMPA è una professione riconosciuta dalla legislazione sportiva e motoria attraverso il D.Lgs. 36/2021, ma non è attualmente qualificato dall'ordinamento come professione sanitaria. Negare questa differenza non aiuterebbe la causa dell'LM-67.
La differenza, però, non significa che tutta l'attività destinata a una persona con una patologia debba automaticamente essere ricondotta alla fisioterapia. La stessa normativa sul Chinesiologo AMPA contempla individui con condizioni di salute clinicamente controllate e stabilizzate. Il punto determinante è dunque il tipo di intervento, il suo obiettivo e la situazione clinica della persona, non la sola presenza di una diagnosi nella sua storia sanitaria.
Un paziente può aver bisogno di riabilitazione per recuperare una funzione compromessa e, in un momento successivo o in un percorso opportunamente integrato, necessitare di esercizio continuativo per mantenere la capacità acquisita, migliorare la condizione fisica, contrastare la sedentarietà e ridurre i fattori di rischio. È proprio questa continuità che rende fisioterapisti e chinesiologi potenzialmente complementari anziché reciprocamente sostitutivi.

Il confine tra esercizio terapeutico ed esercizio fisico strutturato

La FNOFI ha rivendicato con forza il ruolo del fisioterapista nella prevenzione sanitaria, nella cronicità e nell'utilizzo dell'esercizio all'interno dei percorsi di cura. È una posizione che merita di essere riportata correttamente: la fisioterapia non si esaurisce nella fase immediatamente successiva a un trauma o a un intervento chirurgico, né il fisioterapista può essere semplicisticamente descritto come il professionista della sola fase acuta.
Ma riconoscere l'ampiezza della competenza fisioterapica non richiede di comprimere quella chinesiologica. L'ordinamento italiano ha scelto di riconoscere anche una figura magistrale specificamente formata per attività motoria preventiva e adattata. Se ogni esercizio rivolto a una persona con una storia patologica venisse considerato per definizione attività sanitaria, gran parte dello spazio professionale che l'articolo 41 attribuisce all'LM-67 rischierebbe di diventare difficilmente spiegabile.
La distinzione più ragionevole passa allora per gli obiettivi dell'intervento, la stabilità clinica e la necessità sanitaria. Recuperare una funzione compromessa attraverso un percorso riabilitativo non equivale a programmare nel lungo periodo l'attività motoria di una persona stabilizzata. Allo stesso modo, prescrivere clinicamente l'esercizio non equivale necessariamente a organizzare, adattare, condurre e monitorare ogni seduta del programma motorio. Sono passaggi che possono richiedere professionalità differenti.

Il rischio di una sanitarizzazione eccessiva dell'esercizio

Uno degli aspetti che il legislatore dovrebbe valutare con particolare attenzione è il rischio di una progressiva sanitarizzazione dell'esercizio fisico. Affermare che il movimento è uno strumento fondamentale di prevenzione non significa necessariamente trasformare ogni percorso di attività motoria rivolto a persone fragili o con patologie croniche stabilizzate in una prestazione sanitaria. Prevenzione, cura, riabilitazione e promozione della salute sono aree collegate, ma non perfettamente coincidenti.
Una persona con diabete ben controllato, obesità, ipertensione stabilizzata o una precedente esperienza riabilitativa può necessitare di un programma costruito con criteri rigorosi e in raccordo con il medico, senza che questo renda automaticamente ogni esercizio svolto nel lungo periodo un atto di riabilitazione sanitaria. È proprio per lavorare nel territorio compreso tra esercizio, adattamento, prevenzione e condizioni clinicamente stabilizzate che il percorso universitario LM-67 assume un significato specifico.
Difendere il Chinesiologo AMPA, quindi, non significa sostenere che possa formulare diagnosi, sostituire il medico o svolgere prestazioni sanitarie riservate ad altri professionisti. Significa chiedere che non venga cancellata culturalmente, prima ancora che normativamente, la differenza tra curare una disfunzione e costruire nel tempo un programma di esercizio adattato per una persona stabilizzata. Confondere sistematicamente questi piani non rafforza l'interdisciplinarità: la impoverisce.

Il vero terreno della partita saranno i protocolli

Il passaggio forse più importante dell'emendamento riguarda la futura predisposizione di protocolli per l'esercizio fisico strutturato. È qui che una formulazione apparentemente astratta potrebbe trasformarsi in regole operative: criteri di accesso, valutazione, prescrizione, somministrazione dell'esercizio, monitoraggio, caratteristiche delle strutture, responsabilità professionali e rapporti tra i diversi soggetti coinvolti.
Se questi protocolli venissero elaborati assumendo come interlocutori soltanto le figure nominate dall'emendamento 4.47, l'assenza dell'LM-67 potrebbe diventare sostanziale. Non sarebbe più soltanto una questione di riconoscimento simbolico, ma potrebbe incidere sull'organizzazione dei percorsi, sulla possibilità di essere integrati nelle reti territoriali e sull'identificazione dei professionisti chiamati a gestire concretamente l'esercizio prescritto o raccomandato.
Per questo il punto da chiarire dovrebbe essere semplice: il medico conserva le proprie competenze diagnostiche e cliniche; il fisioterapista esercita le funzioni sanitarie e riabilitative attribuitegli dall'ordinamento; il Chinesiologo AMPA deve poter essere espressamente riconosciuto nell'area dell'esercizio preventivo e adattato corrispondente alle competenze definite dalla legge. Un sistema davvero interdisciplinare non richiede che una professione invada l'altra, ma che ciascuna sia presente dove possiede una competenza pertinente.

Il Piemonte mostra un modello già concretamente possibile

La discussione non è puramente teorica. Nel 2026 il Piemonte ha adottato linee di indirizzo sull'esercizio fisico strutturato che descrivono un modello nel quale la prescrizione nasce dall'integrazione tra medici di medicina generale, pediatri, specialisti e medici dello sport, mentre la somministrazione dell'esercizio, intesa come organizzazione, svolgimento e gestione del programma, chiama in causa le competenze dei chinesiologi AMPA LM-67.
Nelle stesse linee di indirizzo piemontesi i programmi di EFS e AFA all'interno delle Palestre della Salute vengono ricondotti alla conduzione del Chinesiologo AMPA. Sono inoltre previsti requisiti formativi e organizzativi specifici, compresa la presenza di laureati LM-67 e la loro partecipazione a percorsi regionali dedicati alla prescrizione e somministrazione dell'esercizio nei pazienti con malattie croniche non trasmissibili.
Questo modello è particolarmente significativo perché mostra che è possibile integrare sanità ed esercizio senza trasformare l'una nell'altro. La valutazione clinica e la prescrizione possono appartenere al percorso medico, mentre il professionista dell'esercizio possiede il sapere necessario per tradurre indicazioni e parametri in un programma motorio concreto, progressivo, adattato e sostenibile nel tempo. È esattamente la logica interdisciplinare che dovrebbe ispirare una disciplina nazionale.

Anche la Sicilia ha attribuito un ruolo preciso all'AMPA

Un altro esempio viene dalla Sicilia, dove la normativa regionale sulle Palestre della Salute prevede l'esercizio fisico strutturato e adattato come strumento di prevenzione e terapia nelle persone affette da patologie croniche non trasmissibili in condizioni cliniche stabili. In questo contesto l'esercizio è svolto sotto il controllo di un Chinesiologo AMPA all'interno di strutture riconosciute dalla Regione.
La disciplina siciliana arriva inoltre a stabilire che il responsabile tecnico delle strutture interessate sia una figura ricopribile esclusivamente dal Chinesiologo delle Attività Motorie Preventive e Adattate in possesso della laurea magistrale LM-67. Non si può automaticamente estendere una disciplina regionale all'intero territorio nazionale, ma il dato dimostra quanto sarebbe incoerente costruire a livello nazionale un nuovo sistema dell'EFS facendo finta che il ruolo dell'AMPA non sia già concretamente riconosciuto in parti dell'ordinamento.
Piemonte e Sicilia, pur attraverso modelli differenti, mostrano quindi un principio comune: la competenza motoria specialistica può essere inserita nei percorsi di prevenzione e gestione della cronicità stabilizzata mantenendo il necessario raccordo con l'ambito sanitario. Questi esempi non risolvono il conflitto nazionale, ma rendono ancora più urgente un coordinamento legislativo che eviti di creare modelli territoriali costruiti su presupposti professionali tra loro incompatibili.

La posizione della FNOFI e il riconoscimento ai fisioterapisti

Il 15 luglio, il giorno successivo all'approvazione in Commissione, la FNOFI ha espresso vivo apprezzamento per la nuova formulazione dell'emendamento, interpretandola come un importante riconoscimento del contributo della fisioterapia nei percorsi di prevenzione sanitaria, promozione della salute e presa in carico delle persone. La Federazione ha inoltre manifestato disponibilità a collaborare alla futura definizione dei protocolli.
Va sottolineato che la stessa posizione istituzionale della FNOFI richiama il rispetto dei profili professionali, delle responsabilità e del quadro normativo vigente. Non vi è dunque, nel testo dell'emendamento né nel comunicato federale, una disposizione normativa secondo cui l'EFS diventerebbe una proprietà esclusiva della fisioterapia. Il fisioterapista viene inserito nel sistema interdisciplinare; è un dato differente dall'attribuzione esclusiva dell'intero settore.
Il vero problema nasce perché quel riconoscimento non è stato accompagnato dall'analogo richiamo al Chinesiologo AMPA. Difendere la presenza del fisioterapista può essere perfettamente compatibile con la difesa dell'LM-67. Ciò che appare difficile da sostenere è che un sistema definito "interdisciplinare" possa essere completo quando omette una delle figure che il legislatore ha già specificamente formato e riconosciuto per l'esercizio preventivo e adattato.

La reazione del mondo delle Scienze Motorie

La risposta del settore delle Scienze Motorie è arrivata rapidamente. CoNASMeS ha evidenziato il "mancato esplicito riferimento" al Chinesiologo AMPA, chiedendo che il futuro sistema sia configurato in maniera realmente interdisciplinare e intersettoriale. È una formulazione particolarmente efficace perché concentra la contestazione sul dato oggettivamente verificabile: l'LM-67 esiste, possiede competenze definite dalla legge, ma non compare nell'elenco dell'emendamento.
Il CISM, insieme a UISMEF, ha assunto invece una posizione decisamente più dura, denunciando l'esclusione della categoria e chiedendo una reazione istituzionale. Il fronte della mobilitazione si inserisce in una vertenza più ampia sul riconoscimento delle Scienze Motorie e sulla rappresentanza dei chinesiologi. Una manifestazione nazionale a Roma è stata programmata per il 30 settembre 2026, anche se l'iniziativa era stata annunciata prima dell'approvazione dell'emendamento e non nasce quindi esclusivamente dal caso 4.47.
All'inizio di agosto è emerso anche un ulteriore segnale di mobilitazione del mondo accademico: è stato reso noto il sostegno della CRUI alla richiesta di integrazione dell'emendamento, con l'obiettivo di includere i chinesiologi nel confronto dedicato all'EFS. Il tema, dunque, non riguarda soltanto associazioni professionali, ma investe anche il rapporto tra formazione universitaria, riconoscimento legislativo delle competenze e possibilità concreta di utilizzarle nel sistema della prevenzione.

Una laurea magistrale non può diventare invisibile quando serve davvero

Il caso mette in luce una contraddizione che il legislatore dovrebbe affrontare apertamente. Lo Stato riconosce una laurea magistrale LM-67, definisce per legge il relativo profilo professionale, attribuisce al suo titolare competenze nella prevenzione attraverso l'esercizio, nell'attività motoria adattata e nei soggetti clinicamente stabilizzati, ma rischia poi di non citarlo quando costruisce un nuovo sistema nazionale espressamente dedicato all'esercizio fisico strutturato.
È difficile chiedere agli studenti di investire anni nella formazione universitaria e contemporaneamente lasciare incerto il loro ruolo proprio nei settori che dovrebbero costituire l'applicazione più qualificata di quella formazione. La questione non è garantire automaticamente posti di lavoro a una categoria, ma assicurare coerenza tra ciò che l'università forma, ciò che la legge riconosce e ciò che le politiche pubbliche utilizzano.
Per il Chinesiologo AMPA il rischio maggiore non è soltanto economico o occupazionale. È un problema di identità professionale. Se la prevenzione attraverso l'esercizio e la gestione del soggetto stabilizzato vengono progressivamente assorbite in un modello esclusivamente sanitario, diventa inevitabile chiedersi quale spazio concreto rimanga a una professione che il legislatore ha creato proprio per lavorare su prevenzione, adattamento e qualità della vita attraverso il movimento.

Essere favorevoli agli AMPA non significa essere contro i fisioterapisti

Il dibattito rischia di degenerare se viene rappresentato come una sfida nella quale una categoria deve necessariamente perdere perché l'altra possa vincere. Una posizione fortemente favorevole ai chinesiologi AMPA può invece partire da un principio opposto: riconoscere pienamente la fisioterapia e, nello stesso momento, pretendere che siano rispettate le competenze che la legge attribuisce all'LM-67.
Il fisioterapista deve poter intervenire nel proprio ambito sanitario e riabilitativo, compresa la prevenzione delle limitazioni funzionali e la gestione dei bisogni fisioterapici nelle persone che ne necessitano. Il Chinesiologo AMPA deve poter svolgere, con pari chiarezza normativa, il lavoro di progettazione, adattamento e gestione dell'esercizio che corrisponde al proprio profilo, soprattutto nel campo della prevenzione e nelle persone clinicamente controllate e stabilizzate.
Il cittadino non trae alcun beneficio da una guerra permanente sulle competenze professionali. Trae beneficio, invece, da percorsi nei quali sappia chi valuta la condizione clinica, chi interviene sulla disfunzione quando è necessaria riabilitazione, chi prescrive eventualmente l'esercizio in relazione al rischio e chi costruisce e gestisce nel tempo il programma motorio. La chiarezza tutela sia i professionisti sia le persone.

Perché il riconoscimento dell'AMPA è anche una questione di salute pubblica

Il sostegno all'LM-67 non deve essere ridotto a una rivendicazione di categoria. La capacità di trasformare una raccomandazione generica come "faccia attività fisica" in un programma realmente praticabile richiede competenze su dosaggio dell'esercizio, progressione, monitoraggio della risposta, adattamento alle condizioni individuali, aderenza e comportamento motorio. È qui che una preparazione universitaria specialistica sull'esercizio assume valore per la collettività.
La prevenzione funziona soltanto se riesce a uscire dalla dimensione teorica. Prescrivere o raccomandare movimento è il primo passaggio; fare in modo che una persona lo pratichi correttamente, con continuità e in maniera adattata è un problema diverso. L'AMPA può occupare precisamente questo spazio, collegando le indicazioni sanitarie quando necessarie alla quotidianità dell'esercizio e contribuendo alla costruzione di percorsi sostenibili nel tempo.
Ignorare questa professionalità significherebbe rischiare di lasciare un vuoto tra sanità e territorio. Da una parte avremmo la diagnosi, la terapia e la riabilitazione; dall'altra l'attività fisica autonoma. In mezzo esiste invece una vasta popolazione di persone che non necessita necessariamente di riabilitazione continua ma che, per età, fragilità, disabilità o patologie stabilizzate, beneficia di esercizio adattato e professionalmente supervisionato.

Il testo dovrebbe essere corretto prima dell'approvazione

La soluzione più lineare non richiede di espellere i fisioterapisti dall'emendamento. Richiede di includere esplicitamente anche il Chinesiologo delle Attività Motorie Preventive e Adattate nel sistema integrato, facendo poi rinvio ai rispettivi profili professionali per delimitare attività, responsabilità e modalità di collaborazione. Sarebbe una modifica coerente tanto con l'idea di interdisciplinarità quanto con l'articolo 41 già vigente.
Un richiamo esplicito all'AMPA avrebbe inoltre il vantaggio di impedire che i successivi protocolli nascano da un confronto incompleto. Il sistema potrebbe distinguere con chiarezza valutazione clinica, prescrizione quando necessaria, riabilitazione, programmazione dell'esercizio, somministrazione e monitoraggio, lasciando a ogni professionista le attività coerenti con il proprio percorso formativo e con le competenze riconosciute dall'ordinamento.
Non servono nuove zone grigie. Serve una norma chiara. La storia italiana delle professioni è già ricca di conflitti prodotti da testi ambigui, sovrapposizioni interpretative e discipline regionali non uniformi. L'EFS rappresenta un settore destinato ad avere un peso crescente nei percorsi di prevenzione e gestione delle malattie croniche: proprio per questo sarebbe irresponsabile costruirne l'architettura lasciando irrisolto fin dall'inizio il ruolo di una delle principali professionalità dell'esercizio.

Cosa cambia oggi per chi possiede una LM-67

Per i professionisti è essenziale separare la situazione attuale dalle possibili conseguenze future. Oggi un laureato LM-67 non ha perso le competenze attribuitegli dal D.Lgs. 36/2021. L'emendamento approvato in Commissione non ha abrogato l'articolo 41 e non ha stabilito un monopolio fisioterapico sull'esercizio fisico strutturato. Presentare il quadro in termini diversi rischierebbe di creare allarme senza una base normativa sufficiente.
Ciò non significa che gli AMPA possano ignorare il dossier. La posta in gioco riguarda la struttura dei futuri percorsi istituzionali: chi sarà formalmente coinvolto, quali professionisti parteciperanno alla definizione dei protocolli, come saranno organizzate le Palestre della Salute, quali requisiti saranno richiesti e quale rapporto verrà costruito tra prescrizione sanitaria e concreta gestione del programma di esercizio.
È quindi ragionevole che università, associazioni e professionisti chiedano una modifica del 4.47 durante l'iter parlamentare. È molto più efficace chiedere oggi un riferimento esplicito all'LM-67 che tentare domani di recuperare attraverso interpretazioni ciò che il legislatore avrebbe potuto indicare chiaramente in poche parole.

La vera interdisciplinarità non può avere un grande assente

L'aspetto più paradossale dell'intera vicenda è proprio l'uso del termine "interdisciplinare". Se l'obiettivo è creare una rete capace di collegare medicina, prevenzione, riabilitazione e attività motoria, allora il Chinesiologo AMPA non rappresenta un corpo estraneo. È, per formazione e per competenze riconosciute dalla legislazione vigente, uno dei possibili punti di connessione tra questi mondi.
Un modello maturo non dovrebbe chiedersi se l'esercizio fisico "appartenga" ai medici, ai fisioterapisti o ai chinesiologi. Dovrebbe chiedersi quale professionista sia competente per una determinata funzione, in una determinata fase e con una determinata persona. È proprio la capacità di distinguere questi livelli che può trasformare la collaborazione interdisciplinare da formula retorica a sistema realmente utile.
Il riconoscimento esplicito dell'LM-67 servirebbe quindi anche a proteggere gli altri professionisti da sovrapposizioni. Confini più chiari significano meno conflitto, meno contenzioso e maggiore possibilità di costruire percorsi di invio reciproco. Il fisioterapista non perde dignità professionale perché esiste il Chinesiologo AMPA; allo stesso modo, l'AMPA non dovrebbe diventare invisibile perché l'esercizio entra sempre più stabilmente nelle politiche sanitarie.

Il punto che il legislatore non può più ignorare

Il caso dell'emendamento 4.47 offre al Parlamento un'occasione per correggere una incoerenza prima che diventi strutturale. La formulazione approvata il 14 luglio non ha cancellato giuridicamente il Chinesiologo AMPA dall'EFS, ma lo lascia fuori dall'elenco dei professionisti chiamati a costruire il nuovo sistema integrato. È una differenza tecnica importante, ma non una ragione sufficiente per considerare irrilevante l'accaduto.
Al contrario, proprio perché l'articolo 41 è ancora pienamente vigente, l'assenza dell'LM-67 appare ancora più difficile da giustificare. Esiste una professione riconosciuta; esiste un percorso magistrale specifico; esistono competenze legali sulla prevenzione attraverso l'esercizio e sulle attività motorie adattate; esiste un esplicito richiamo all'EFS nelle Palestre della Salute; esistono già modelli regionali nei quali il Chinesiologo AMPA svolge un ruolo operativo. Sono elementi che una riforma nazionale dovrebbe coordinare, non ignorare.
La richiesta più equilibrata e, allo stesso tempo, più incisiva è quindi una: **includere espressamente il Chinesiologo delle Attività Motorie Preventive e Adattate nel sistema previsto dall'emendamento 4.47**, senza sottrarre competenze ai fisioterapisti e senza confondere professioni che hanno formazione e responsabilità differenti. Difendere l'AMPA significa difendere la possibilità di costruire una reale filiera tra sanità, esercizio, prevenzione e territorio.
Il Parlamento ha ancora la possibilità di intervenire durante l'iter legislativo. Farlo significherebbe riconoscere una realtà già presente nella normativa e in diversi modelli territoriali, evitando che una riforma nata per promuovere l'esercizio fisico finisca paradossalmente per indebolire proprio la professionalità universitaria specificamente dedicata all'attività motoria preventiva e adattata.
E voi cosa ne pensate? Ritenete che il Chinesiologo AMPA LM-67 debba essere inserito esplicitamente nel nuovo sistema dell'esercizio fisico strutturato? Se siete chinesiologi, fisioterapisti, medici, studenti o lavorate nel settore della prevenzione, lasciate un commento e raccontate il vostro punto di vista: un confronto competente e rispettoso può aiutare a distinguere la tutela delle professioni dalla difesa di posizioni corporative e, soprattutto, a mantenere al centro la qualità dei percorsi offerti ai cittadini.

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