• 0 commenti

Caso Regeni, sentenza il 28 settembre dopo dieci anni

La sentenza sul caso Giulio Regeni sarà pronunciata il prossimo 28 settembre dalla Prima Corte d'assise di Roma. Dopo oltre dieci anni dal sequestro del ricercatore italiano al Cairo, il processo di primo grado contro quattro appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani è arrivato alle sue battute finali, al termine di un percorso giudiziario segnato da sospensioni, questioni costituzionali, difficoltà nelle notifiche e mancata collaborazione delle autorità egiziane.
Gli imputati sono Tareq Sabyr, generale ed ex responsabile della sicurezza di Stato; Athar Kamel Mohamed Ibrahim, colonnello ed ex dirigente investigativo; Uhsam Helmi, colonnello della National Security Agency; e il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Tutti sono sottoposti a giudizio in assenza e sono assistiti da difensori nominati d'ufficio, che non hanno potuto incontrare direttamente i propri assistiti.
La Procura di Roma sostiene che i quattro ufficiali abbiano partecipato al sequestro aggravato di Giulio Regeni, privandolo della libertà dal 25 gennaio al 2 febbraio 2016. Soltanto Sharif risponde inoltre delle contestazioni di lesioni personali gravissime e omicidio aggravato, in concorso con altre persone non identificate.
Le torture inflitte a Regeni costituiscono il centro della ricostruzione accusatoria e delle prove medico-legali, ma non sono contestate come autonomo reato di tortura. La fattispecie specifica venne infatti introdotta nel codice penale italiano nel 2017, dopo i fatti, e non può essere applicata retroattivamente a condotte avvenute nel 2016.

Il verdetto atteso il 28 settembre

La data del 28 settembre 2026 è stata stabilita al termine delle udienze dedicate alle arringhe dei difensori dei quattro imputati. In quella giornata la Corte potrà ascoltare eventuali repliche, ritirarsi in camera di consiglio e pronunciare la decisione di primo grado.
Il collegio sarà chiamato a stabilire se le prove raccolte dalla Procura di Roma consentano di attribuire oltre ogni ragionevole dubbio agli imputati le condotte indicate nei capi d'accusa. La decisione potrà comprendere condanne, assoluzioni oppure esiti differenti per ciascuna posizione.
La sentenza non sarà necessariamente l'atto definitivo dell'intera vicenda processuale. In caso di condanna o assoluzione, le parti potranno utilizzare i successivi strumenti di appello e, nei limiti previsti, ricorrere in Cassazione.
Il verdetto avrà comunque un valore storico perché rappresenterà la prima valutazione giudiziaria italiana sul merito delle responsabilità individuali contestate per il sequestro e l'uccisione di Giulio Regeni.

Le richieste della Procura di Roma

Al termine di una lunga requisitoria, il procuratore capo Francesco Lo Voi e il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco hanno chiesto la condanna all'ergastolo per Magdi Ibrahim Abdelal Sharif.
Per Tareq Sabyr, Athar Kamel Mohamed Ibrahim e Uhsam Helmi, accusati del sequestro pluriaggravato, la Procura ha sollecitato pene di 17 anni e sei mesi di reclusione per ciascuno.
Secondo la tesi dell'accusa, Sharif avrebbe avuto un ruolo diretto non soltanto nel rapimento, ma anche nelle violenze che causarono le lesioni gravissime e la morte del ricercatore. Gli altri tre ufficiali avrebbero invece partecipato, con ruoli differenti, alle attività di osservazione e alla privazione della libertà.
Le richieste della Procura non anticipano il contenuto della sentenza. Spetta esclusivamente alla Corte d'assise valutare attendibilità dei testimoni, documenti, tabulati telefonici, consulenze medico-legali e ogni altro elemento acquisito durante il dibattimento.

Le contestazioni non sono uguali per tutti

La distinzione tra le posizioni dei quattro imputati è essenziale per descrivere correttamente il processo Regeni. Tutti rispondono del sequestro aggravato, ma soltanto Magdi Sharif è accusato anche delle condotte che avrebbero provocato le lesioni e l'uccisione.
L'accusa di sequestro di persona riguarda il periodo compreso tra il 25 gennaio e il 2 febbraio 2016. Secondo la ricostruzione della magistratura italiana, Regeni sarebbe stato bloccato nella metropolitana del Cairo e successivamente trasferito in luoghi rimasti sotto il controllo degli apparati di sicurezza.
La posizione di Sharif comprende le violenze prolungate che, secondo l'imputazione, sarebbero state commesse con sevizie e crudeltà, insieme ad altri soggetti mai identificati, fino a provocare la morte del ricercatore.
La Corte dovrà analizzare separatamente ogni posizione. L'appartenenza allo stesso apparato non è sufficiente a determinare una responsabilità collettiva: per ciascun imputato deve essere provato il contributo fornito ai reati contestati.

La linea delle difese

I difensori d'ufficio hanno chiesto alla Corte di respingere l'impianto della Procura e hanno contestato l'attendibilità e l'utilizzabilità di diversi elementi raccolti durante le indagini.
Una delle argomentazioni riguarda le testimonianze provenienti da persone considerate oppositori o dissidenti del governo egiziano. Secondo le difese, il loro rapporto conflittuale con il potere del Cairo potrebbe incidere sulla credibilità delle dichiarazioni.
È stata inoltre proposta una ricostruzione alternativa secondo la quale il sequestro sarebbe stato compiuto da un gruppo terroristico o da soggetti estranei ai quattro ufficiali imputati. La tesi contrasta con quella della Procura, che attribuisce l'operazione a uomini appartenenti agli apparati statali.
I legali hanno anche sostenuto che l'Egitto avrebbe fornito parte della documentazione utilizzata dagli stessi investigatori italiani e che non sarebbe quindi corretto descrivere ogni fase del rapporto giudiziario come un rifiuto assoluto di collaborazione.
Sarà la Corte a decidere se le obiezioni della difesa siano sufficienti a generare un ragionevole dubbio oppure se la convergenza degli elementi raccolti consenta di accogliere la ricostruzione accusatoria.

La presunzione di innocenza resta centrale

I quattro ufficiali devono essere considerati innocenti fino alla sentenza definitiva. Le richieste della Procura e le conclusioni delle parti civili non equivalgono a una condanna.
Il processo deve accertare responsabilità personali attraverso le regole previste dal codice di procedura penale, anche quando gli imputati non partecipano direttamente alle udienze.
La gravità delle lesioni subite da Regeni e la durata della ricerca di verità non riducono l'obbligo della Corte di valutare ogni prova con imparzialità. Allo stesso modo, l'assenza degli imputati non può essere utilizzata automaticamente come prova di colpevolezza.
Una decisione giuridicamente solida deve spiegare perché un elemento venga considerato attendibile, come si colleghi agli imputati e quale ruolo assuma nella ricostruzione complessiva dei fatti.

La scomparsa del 25 gennaio 2016

Giulio Regeni scomparve al Cairo la sera del 25 gennaio 2016, quinto anniversario dell'inizio delle proteste di piazza Tahrir. Aveva 28 anni ed era un dottorando dell'Università di Cambridge.
Il ricercatore avrebbe dovuto incontrare un amico nel centro della capitale egiziana, ma non raggiunse mai l'appuntamento. Le ultime tracce conosciute lo collocavano nell'area della metropolitana del Cairo.
Per nove giorni non furono fornite informazioni attendibili sulla sua posizione. Il 3 febbraio il corpo venne ritrovato lungo la strada che collega il Cairo ad Alessandria, abbandonato in una zona periferica.
Le condizioni del cadavere mostrarono immediatamente che non si era trattato di una morte accidentale. Sul corpo erano presenti lesioni diffuse, fratture, bruciature e segni compatibili con violenze ripetute.

La ricerca sui sindacati indipendenti

Giulio Regeni si trovava in Egitto per svolgere una ricerca sui sindacati indipendenti e, in particolare, sull'organizzazione dei venditori ambulanti del Cairo.
Il tema era delicato perché riguardava forme di rappresentanza del lavoro esterne alle strutture direttamente controllate dallo Stato. Regeni studiava il rapporto tra economia informale, organizzazione sindacale e potere pubblico.
La sua attività accademica comprendeva incontri, interviste e osservazione sul campo. La Procura sostiene che questo lavoro abbia attirato l'attenzione della National Security Agency, il servizio di sicurezza interna egiziano.
Secondo l'accusa, Regeni sarebbe stato erroneamente considerato una persona intenzionata a finanziare iniziative ostili al governo o un soggetto legato a interessi stranieri. Non è emersa alcuna prova che il ricercatore svolgesse attività di spionaggio.

Il rapporto con il sindacalista degli ambulanti

Un ruolo importante nella ricostruzione è attribuito a Mohamed Abdallah, rappresentante di un sindacato dei venditori ambulanti con il quale Regeni aveva avviato diversi contatti.
Abdallah segnalò il ricercatore alle autorità egiziane e registrò almeno uno dei loro incontri con una telecamera nascosta. Durante il processo è stato mostrato un filmato nel quale Regeni rispondeva alle richieste del sindacalista relative a possibili finanziamenti.
Per l'accusa, queste registrazioni dimostrano che il giovane era già sottoposto a osservazione prima della scomparsa. I tabulati e i contatti ricostruiti durante il dibattimento vengono utilizzati per collegare la segnalazione agli ufficiali imputati.
Le difese contestano il valore di questa catena indiziaria e sostengono che l'esistenza di un'attività di controllo non provi automaticamente il successivo sequestro e le violenze.

Il video registrato prima della scomparsa

Il filmato realizzato durante l'incontro tra Regeni e Abdallah costituisce uno degli elementi più significativi del dibattimento. La registrazione mostra che il sindacalista operava in contatto con gli apparati di sicurezza.
Nel video, Regeni non accetta di consegnare personalmente denaro e spiega le modalità necessarie per presentare una proposta di finanziamento accademico. Secondo la Procura, le sue parole furono interpretate in modo distorto come un possibile sostegno a una mobilitazione politica.
L'accusa ritiene che il monitoraggio abbia creato il contesto nel quale maturò la decisione di fermare il ricercatore. La difesa sostiene invece che tra l'osservazione preventiva e il rapimento manchi una prova diretta sufficiente.
Il compito della Corte sarà verificare se tabulati, dichiarazioni, ruoli degli ufficiali e sequenza temporale costruiscano un quadro univoco oppure lascino aperte spiegazioni alternative.

Le lesioni documentate dall'autopsia

Gli esami medico-legali hanno descritto un quadro di violenze prolungate. Durante la requisitoria sono state mostrate in aula immagini relative all'autopsia, con il consenso della famiglia.
Secondo i consulenti dell'accusa, Regeni sarebbe rimasto cosciente durante una parte rilevante delle sevizie. Le lesioni sarebbero state prodotte in momenti differenti e mediante strumenti e modalità diverse.
Il quadro comprendeva fratture, contusioni, ferite, bruciature e danni compatibili con una detenzione violenta durata diversi giorni. La causa della morte è stata ricondotta alle conseguenze delle lesioni traumatiche.
Il processo non deve stabilire se Regeni sia stato torturato in senso descrittivo: la natura delle violenze è sostenuta dalla documentazione medico-legale. Deve individuare chi abbia partecipato al sequestro e chi sia penalmente responsabile delle condotte che causarono la morte.

Perché non viene contestato il reato italiano di tortura

Nel 2016 il codice penale italiano non conteneva ancora l'attuale delitto autonomo di tortura. La norma entrò in vigore nel luglio 2017.
Il principio di legalità impedisce di applicare una nuova fattispecie penale a fatti commessi prima della sua introduzione. Per questo gli atti descritti come torture sono inquadrati nelle contestazioni di sequestro aggravato, lesioni gravissime e omicidio.
La Corte costituzionale ha comunque riconosciuto che il processo riguarda condotte corrispondenti alla definizione di tortura prevista dalle convenzioni internazionali. Questo elemento è stato decisivo per consentire la prosecuzione del giudizio in assenza degli imputati.
La distinzione è tecnica ma importante: descrivere i quattro come imputati del reato italiano di tortura sarebbe inesatto, mentre è corretto affermare che il processo riguarda il sequestro e le torture culminate nell'uccisione di Regeni.

Le prime versioni sulla morte

Dopo il ritrovamento del corpo, furono avanzate diverse ricostruzioni alternative: un incidente stradale, una vicenda privata, il coinvolgimento in attività illegali e infine l'azione di una banda criminale.
Nel marzo 2016 le autorità egiziane annunciarono l'uccisione di quattro presunti rapinatori e mostrarono oggetti personali di Regeni ritrovati in un'abitazione collegata al gruppo.
Gli investigatori italiani considerarono quella ricostruzione incompatibile con numerosi elementi. Successivi accertamenti misero in dubbio la possibilità che i membri della banda si trovassero nei luoghi indicati nei giorni del sequestro.
La Procura interpreta queste versioni come parte di una serie di depistaggi diretti ad allontanare l'attenzione dagli apparati statali. L'Egitto ha sempre respinto l'accusa di un coinvolgimento istituzionale.

Le differenti posizioni di Italia ed Egitto

Le magistrature italiana ed egiziana hanno raggiunto conclusioni radicalmente differenti. Gli investigatori di Roma ritengono individuati quattro ufficiali responsabili, a vario titolo, del sequestro e, nel caso di Sharif, anche delle violenze e dell'omicidio.
Le autorità giudiziarie egiziane hanno sostenuto che gli elementi raccolti non fossero sufficienti per formulare accuse contro gli ufficiali e hanno chiuso la propria indagine.
Il Cairo ha negato un coinvolgimento dello Stato nella morte del ricercatore e ha contestato le valutazioni della Procura italiana. I quattro imputati non hanno rilasciato pubblicamente dichiarazioni nel processo romano.
Il contrasto non riguarda soltanto l'interpretazione delle prove, ma anche la cooperazione giudiziaria, la localizzazione degli imputati e la possibilità di notificare loro gli atti.

La mancata consegna degli indirizzi

Uno dei principali ostacoli è derivato dalla mancata comunicazione degli indirizzi degli imputati. Le autorità italiane non sono riuscite a eseguire notifiche personali secondo le modalità ordinarie.
I quattro ufficiali erano stati interrogati dalle autorità egiziane ed erano a conoscenza dell'esistenza delle indagini. Tuttavia, nella prima fase processuale, i giudici ritennero non dimostrato che conoscessero formalmente l'avvio del dibattimento.
L'impossibilità di notificare gli atti produsse una lunga sospensione. Il rischio era che il rifiuto di cooperazione di uno Stato straniero generasse una immunità processuale di fatto.
La questione arrivò alla Corte costituzionale, chiamata a bilanciare il diritto degli imputati a partecipare consapevolmente al processo con il dovere dello Stato italiano di accertare gravi violazioni dei diritti umani.

Il primo processo bloccato nel 2021

Il primo dibattimento davanti alla Corte d'assise di Roma si aprì il 14 ottobre 2021, dopo il rinvio a giudizio disposto nel maggio dello stesso anno.
La Corte dichiarò però nulla la decisione di procedere in assenza, ritenendo non dimostrato che gli imputati avessero avuto conoscenza effettiva della convocazione davanti ai giudici italiani.
Gli atti tornarono al giudice dell'udienza preliminare e, dopo nuove ricerche rimaste senza esito, il procedimento venne sospeso nell'aprile 2022.
La stasi non dipendeva dalla mancanza di prove raccolte dalla Procura, ma dall'impossibilità di superare le garanzie previste per il processo contro persone non presenti e non formalmente raggiunte dagli atti.

La svolta della Corte costituzionale nel 2023

Con la sentenza numero 192 del 2023, la Corte costituzionale dichiarò illegittima la norma che impediva di procedere quando la mancata conoscenza del processo derivava dall'assenza di assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato.
La decisione riguardava delitti commessi attraverso atti qualificabili come tortura secondo la Convenzione delle Nazioni Unite. Per la Consulta, le regole sul processo in assenza non potevano trasformarsi in un ostacolo definitivo all'accertamento di crimini di tale gravità.
La pronuncia non ridusse il diritto di difesa. Stabilì che il giudizio poteva proseguire quando gli imputati erano consapevoli dell'esistenza delle accuse, ma la formale comunicazione risultava impedita dalla mancata cooperazione internazionale.
Grazie alla decisione, il nuovo processo davanti alla Corte d'assise di Roma poté iniziare il 20 febbraio 2024.

Un secondo intervento della Consulta nel 2026

Il processo subì una nuova sospensione nel 2025 per una questione relativa alla possibilità dei difensori d'ufficio di nominare un consulente tecnico con spese anticipate dallo Stato.
I legali non potevano comunicare con gli imputati, ottenere da loro il pagamento delle consulenze o completare le normali procedure per il patrocinio a spese dello Stato.
Con la sentenza numero 12 del 2026, la Corte costituzionale riconobbe la necessità di garantire anche in questa situazione un'effettiva parità delle armi, permettendo l'anticipazione pubblica delle spese necessarie alla difesa tecnica.
La decisione consentì al dibattimento di riprendere, confermando che la prosecuzione in assenza degli imputati doveva essere accompagnata da garanzie concrete e non soltanto formali.

Un processo in assenza, non senza difesa

I quattro imputati non sono presenti in aula, ma il processo non si svolge senza difesa. Ciascuno è assistito da un avvocato d'ufficio che può interrogare i testimoni, presentare eccezioni, chiedere perizie e contestare le prove della Procura.
Le questioni sollevate dai difensori hanno determinato anche due interventi della Corte costituzionale, dimostrando che le garanzie processuali non sono state considerate un ostacolo da aggirare.
La difficoltà principale deriva dal fatto che gli avvocati non hanno potuto confrontarsi con gli assistiti, ricevere istruzioni o conoscere direttamente la loro versione dei fatti.
La Corte dovrà valutare la situazione tenendo conto di questa particolarità. Gli imputati, qualora venissero successivamente messi in condizione di partecipare, potrebbero utilizzare i rimedi previsti dall'ordinamento per tutelare il proprio diritto a un processo equo.

Le prove testimoniali contestate

Una parte importante dell'impianto accusatorio è costituita dalle dichiarazioni di persone che avrebbero raccolto confessioni, informazioni o riferimenti sul ruolo degli ufficiali della National Security.
Alcuni testimoni vivono fuori dall'Egitto o hanno espresso posizioni critiche verso il governo del presidente Abdel Fattah al-Sisi. Le difese ritengono che tale condizione possa influenzare il contenuto delle loro dichiarazioni.
L'eventuale opposizione politica non rende automaticamente una testimonianza falsa, così come la sua appartenenza a un apparato statale non la rende automaticamente attendibile. I giudici devono verificare precisione, coerenza e presenza di riscontri esterni.
Il valore delle deposizioni dipenderà dal loro collegamento con tabulati, documenti, ruoli ufficiali, spostamenti e altre prove acquisite nel dibattimento.

Il peso dei tabulati telefonici

I tabulati telefonici vengono utilizzati per ricostruire i contatti avvenuti prima della scomparsa tra il sindacalista Abdallah, alcuni ufficiali e altri appartenenti agli apparati egiziani.
Un contatto telefonico dimostra una comunicazione tra utenze o dispositivi, ma non necessariamente il contenuto della conversazione. Il suo significato dipende dal momento, dalla frequenza e dal rapporto con altri eventi.
Per la Procura, la successione delle chiamate confermerebbe il passaggio delle informazioni raccolte su Regeni lungo la catena di comando della sicurezza egiziana.
Le difese sostengono che i collegamenti siano compatibili anche con normali attività informative e non provino la decisione di sequestrare o uccidere il ricercatore.

La tesi dell'accusa sulla catena di comando

La Procura descrive il sequestro come un'operazione organizzata, resa possibile da una catena di comando composta da funzionari con ruoli differenti.
Secondo questa tesi, la sorveglianza sarebbe iniziata dopo la segnalazione del sindacalista, sarebbe proseguita attraverso controlli e intercettazioni e avrebbe condotto al fermo nella metropolitana.
L'accusa considera i quattro imputati pubblici ufficiali esperti, pienamente consapevoli delle funzioni svolte e delle conseguenze della privazione clandestina della libertà di un cittadino straniero.
Il collegio dovrà stabilire se questa ricostruzione sia sostenuta da elementi sufficienti o se restino lacune incompatibili con una pronuncia di condanna.

La posizione specifica di Magdi Sharif

Magdi Ibrahim Abdelal Sharif è l'imputato nei confronti del quale sono formulate le accuse più gravi. La Procura lo indica come figura direttamente coinvolta nelle violenze e nell'uccisione.
Alcune testimonianze riferite durante le indagini attribuiscono al maggiore dichiarazioni sulla detenzione e sul trattamento riservato a Regeni. La difesa ne contesta radicalmente attendibilità e utilizzabilità.
L'ergastolo richiesto dalla Procura deriva dalle contestazioni di omicidio aggravato, lesioni gravissime e sequestro, valutate nel loro complesso.
Per condannarlo, la Corte dovrà ritenere provata non soltanto la sua appartenenza all'apparato, ma la partecipazione personale alle condotte contestate.

Le posizioni di Sabyr, Kamel e Helmi

Tareq Sabyr, Athar Kamel Mohamed Ibrahim e Uhsam Helmi sono accusati di avere partecipato al sequestro aggravato di Regeni.
La Procura attribuisce loro ruoli nell'attività di osservazione, nella gestione delle informazioni e nell'operazione attraverso la quale il ricercatore sarebbe stato privato della libertà.
La pena richiesta per ciascuno è di 17 anni e sei mesi. Non viene loro contestato direttamente l'omicidio nella forma attribuita a Sharif.
La Corte potrebbe giungere a valutazioni diverse per i tre imputati, poiché il contributo di ciascuno deve essere analizzato individualmente sulla base delle prove.

La famiglia Regeni come parte civile

Paola e Claudio Regeni hanno partecipato al procedimento come parti civili, assistiti dall'avvocata Alessandra Ballerini.
La famiglia ha sostenuto la ricostruzione della Procura e ha chiesto che il processo accerti le responsabilità senza trasformarsi in uno strumento di vendetta politica.
La presenza costante dei genitori nelle udienze ha accompagnato un percorso iniziato nel 2016 e proseguito attraverso indagini, audizioni parlamentari, iniziative pubbliche e procedimenti giudiziari.
La richiesta ripetuta dalla famiglia è rimasta concentrata su due parole: verità e giustizia. La sentenza di primo grado potrà fornire una risposta giudiziaria, ma non necessariamente chiarire ogni passaggio della vicenda.

La Presidenza del Consiglio parte civile

Nel processo è costituita parte civile anche la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha chiesto un risarcimento di due milioni di euro nei confronti dei quattro imputati.
La richiesta sostiene che il sequestro e l'uccisione abbiano leso non soltanto la famiglia, ma anche i diritti costituzionali di un cittadino italiano all'estero e gli interessi dello Stato.
La costituzione di parte civile non sostituisce il ruolo della Procura e non determina automaticamente il riconoscimento del risarcimento. La Corte dovrà prima pronunciarsi sulla responsabilità penale.
In caso di condanna, i giudici potranno decidere anche sulle domande economiche oppure rinviarne la quantificazione a un separato giudizio civile.

Il rapporto tra processo e relazioni diplomatiche

Il caso Regeni ha influenzato per anni i rapporti tra Italia ed Egitto, due Paesi legati da interessi economici, energetici, commerciali e di sicurezza nel Mediterraneo.
Il procedimento giudiziario deve tuttavia restare distinto dalle scelte diplomatiche. La Corte d'assise non valuta l'opportunità dei rapporti bilaterali, ma le responsabilità dei quattro imputati.
Le tensioni politiche possono spiegare la difficoltà della cooperazione, ma non devono essere utilizzate né per rafforzare né per indebolire artificialmente il valore delle prove.
Un'eventuale condanna non equivarrebbe giuridicamente a una condanna dell'intero Stato egiziano. Riguarderebbe specifiche persone, anche se appartenenti a un apparato pubblico.

L'assenza di estradizione

L'Italia non dispone materialmente dei quattro imputati e non risulta che l'Egitto intenda consegnarli. L'eventuale esecuzione di una futura condanna dipenderebbe quindi dalla loro presenza in un Paese disposto a riconoscere le richieste italiane.
Una sentenza di condanna potrebbe determinare mandati e iniziative di cooperazione internazionale, ma la concreta cattura non sarebbe automatica.
La difficoltà esecutiva non rende inutile il processo. L'accertamento giudiziario può stabilire responsabilità, riconoscere i diritti delle vittime e impedire che l'ostruzione di uno Stato straniero blocchi definitivamente la giurisdizione italiana.
Allo stesso tempo, una condanna pronunciata in assenza richiede particolare attenzione alle garanzie, proprio perché gli imputati non hanno potuto partecipare personalmente.

Che cosa potrebbe decidere la Corte

Il 28 settembre la Corte potrà pronunciare la condanna di tutti gli imputati, assolverli integralmente oppure differenziare le decisioni in base alle singole posizioni.
Un'assoluzione può derivare dalla dimostrazione dell'innocenza, dalla mancanza della prova o dall'insufficienza e contraddittorietà degli elementi, secondo le formule previste dall'ordinamento.
In caso di condanna, la Corte potrà accogliere o modificare le pene richieste dalla Procura, applicando aggravanti, attenuanti e criteri di determinazione della sanzione.
Le motivazioni, depositate successivamente, saranno fondamentali per comprendere come il collegio abbia valutato testimonianze, tabulati, documentazione egiziana e consulenze.

Il valore delle motivazioni

La lettura del dispositivo comunicherà immediatamente l'esito, ma saranno le motivazioni della sentenza a offrire la ricostruzione giuridica completa.
I giudici dovranno spiegare quali fatti ritengano provati, quale ruolo attribuiscano agli imputati e perché accolgano o respingano le obiezioni della difesa.
Le motivazioni dovranno affrontare anche la particolare situazione del processo in assenza, la mancata cooperazione egiziana e gli effetti delle decisioni della Corte costituzionale.
Su quel testo si baseranno gli eventuali atti di appello e il confronto pubblico sulla solidità dell'accertamento compiuto.

Una sentenza di primo grado dopo dieci anni

Il tempo trascorso dal gennaio 2016 rende il verdetto un passaggio particolarmente atteso. Sono passati più di dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni e oltre cinque dall'iniziale rinvio a giudizio.
La durata non dipende soltanto dalla complessità delle indagini. È stata determinata soprattutto dall'impossibilità di notificare gli atti, dalla sospensione del primo processo e dalle questioni costituzionali necessarie per garantire procedibilità e difesa.
Il percorso mostra quanto sia difficile celebrare un processo per fatti avvenuti all'estero quando lo Stato nel quale si trovano gli imputati non collabora secondo le richieste della magistratura italiana.
La data del 28 settembre rappresenta quindi non soltanto una scadenza processuale, ma il risultato di un lungo confronto tra diritto alla verità e garanzie dell'imputato.

Ciò che la sentenza potrà chiarire

Il verdetto potrà stabilire se i quattro ufficiali siano penalmente responsabili delle condotte loro attribuite. Potrà definire la validità della ricostruzione sul sequestro e, per Sharif, sulle lesioni e sull'omicidio.
Potrà inoltre valutare il peso della sorveglianza precedente, dei contatti con il sindacalista, dei tabulati e delle testimonianze raccolte fuori dall'Egitto.
Una condanna offrirebbe una prima verità giudiziaria italiana sull'identità di alcuni responsabili. Un'assoluzione indicherebbe invece che le prove non hanno raggiunto lo standard richiesto dal processo penale.
In entrambi i casi, la decisione dovrà essere letta attraverso le motivazioni, evitando interpretazioni fondate soltanto sul dispositivo.

Ciò che potrebbe restare senza risposta

Anche una sentenza molto dettagliata potrebbe non chiarire chi abbia preso ogni decisione, dove Regeni sia stato detenuto durante tutti i nove giorni e quali altri soggetti abbiano partecipato alle torture.
L'imputazione indica infatti il concorso con persone non identificate. Il processo riguarda quattro ufficiali, ma la stessa ricostruzione accusatoria presuppone una rete più ampia.
Potrebbero restare senza risposta anche gli eventuali livelli superiori di conoscenza, le comunicazioni interne agli apparati e le ragioni delle successive versioni diffuse dalle autorità egiziane.
La verità processuale ha un perimetro delimitato dagli imputati e dalle prove ammesse. Non coincide necessariamente con la conoscenza completa di ogni aspetto storico e politico della vicenda Regeni.

Un banco di prova per la giustizia internazionale

Il processo dimostra la difficoltà di accertare gravi violazioni dei diritti umani quando i sospettati appartengono agli apparati di un altro Stato.
La mancanza di cooperazione può impedire notifiche, interrogatori, acquisizione di documenti e presenza degli imputati. Senza strumenti adeguati, questi ostacoli rischiano di trasformarsi in impunità.
Le decisioni della Corte costituzionale hanno cercato di evitare tale risultato, mantenendo contemporaneamente effettiva la difesa attraverso legali, consulenze e contraddittorio.
La sentenza del 28 settembre mostrerà come la Corte d'assise abbia applicato questo equilibrio in un caso che coinvolge tortura, sovranità statale e giurisdizione italiana.

Il 28 settembre tra verità giudiziaria e memoria

Per la famiglia Regeni, la data del 28 settembre segna l'avvicinamento a una risposta attesa dal 2016. Non potrà restituire Giulio né cancellare le violenze documentate sul suo corpo.
Per gli imputati rappresenta il momento nel quale la Corte dovrà decidere se le accuse siano state dimostrate oltre ogni ragionevole dubbio, nel rispetto della presunzione di innocenza.
Per lo Stato italiano costituisce una prova della capacità di celebrare un processo complesso senza rinunciare né all'accertamento dei fatti né alle garanzie della difesa.
La decisione avrà inoltre un forte significato per chi considera il caso Regeni un simbolo della lotta contro la tortura, le sparizioni forzate e l'impunità degli apparati di sicurezza.

Dieci anni dopo, l'attesa del giudizio

Il processo è giunto alla soglia del verdetto dopo due interventi della Corte costituzionale, la ricostruzione di una lunga attività di sorveglianza e l'esame delle lesioni subite da Giulio Regeni.
La Procura chiede un ergastolo e tre condanne a 17 anni e sei mesi. Le difese contestano l'impianto accusatorio, l'attendibilità di diversi testimoni e il collegamento tra le attività informative e il successivo sequestro.
La Corte d'assise dovrà decidere senza la presenza degli imputati, ma all'interno di un procedimento nel quale i loro difensori hanno potuto presentare eccezioni, nominare consulenti e discutere le prove.
Il 28 settembre non sarà necessariamente l'ultimo giorno del percorso giudiziario, ma rappresenterà il primo verdetto italiano sul merito delle accuse per il sequestro e l'uccisione del ricercatore.
Secondo voi, la sentenza potrà aprire una nuova fase nella ricerca della verità completa sul caso Regeni? Lasciate un commento mantenendo rispetto per la famiglia, per le garanzie degli imputati e per il lavoro della Corte chiamata a pronunciarsi.

Lascia il tuo commento