Autovelox 2026, nuove regole: stop a 850 dispositivi
Da oggi, domenica 12 luglio 2026, entra in vigore il nuovo quadro nazionale per l'omologazione degli autovelox. Il decreto dell'8 giugno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio, stabilisce requisiti tecnici e procedure comuni per i dispositivi che rilevano la velocità istantanea e per i sistemi che calcolano la velocità media lungo un tratto stradale.
L'effetto più immediato riguarda circa 850 apparecchi non ancora omologati, che non potranno continuare a produrre accertamenti utilizzabili per le sanzioni finché il relativo prototipo non avrà completato il percorso previsto. Altri 3.150 dispositivi risultano invece riconducibili a modelli già conformi al nuovo regime e potranno rimanere operativi, a condizione che ogni singolo esemplare possieda tarature e verifiche di funzionalità valide.
Il provvedimento cerca di superare una lunga fase di incertezza, accentuata dalle decisioni giudiziarie che hanno distinto la semplice approvazione ministeriale dalla vera omologazione richiesta per utilizzare la misurazione della velocità come fonte di prova. Per anni i due termini sono stati spesso impiegati come se fossero equivalenti, generando ricorsi, sospensioni degli impianti e interpretazioni differenti tra le amministrazioni.
Le nuove disposizioni non cancellano gli autovelox e non modificano i limiti di velocità, gli importi delle multe o le regole generali di guida. L'intervento riguarda soprattutto l'affidabilità tecnica dei dispositivi, la tracciabilità dei controlli e la documentazione necessaria affinché una rilevazione possa essere utilizzata in un procedimento sanzionatorio.
Il decreto entra in vigore il 12 luglio 2026
Il nuovo decreto sugli autovelox è datato 8 giugno 2026, è stato registrato dalla Corte dei conti il 6 luglio ed è apparso nella Serie generale della Gazzetta Ufficiale numero 159 dell'11 luglio. Il testo dispone espressamente l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, rendendo operative le regole dalla mezzanotte del 12 luglio.
Il provvedimento è articolato in sette articoli e in due allegati tecnici. L'Allegato A contiene definizioni, caratteristiche, test, procedure di omologazione, tarature e verifiche di funzionalità. L'Allegato B elenca invece i decreti relativi ai prototipi già approvati che rispettano i nuovi requisiti e vengono pertanto considerati omologati secondo la disciplina appena introdotta.
Il campo di applicazione comprende i dispositivi destinati all'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità previsti dal Codice della strada. Rientrano quindi sia gli strumenti che misurano la velocità istantanea di un veicolo sia i sistemi installati in più punti che ne determinano la velocità media.
La finalità tecnica consiste nel garantire che il prototipo, gli esemplari prodotti e gli strumenti concretamente utilizzati mantengano caratteristiche misurabili e verificabili. Il nuovo sistema segue l'intera vita dell'apparecchiatura di controllo: dalla progettazione alla produzione in serie, dalla prima messa in servizio ai controlli annuali.
Perché il decreto era atteso da anni
Il Codice della strada considera utilizzabili come fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate per misurare la velocità. Per molto tempo, tuttavia, è mancato un procedimento nazionale completo e dettagliato capace di stabilire con precisione prove, requisiti e documentazione necessari per ottenere questa qualifica.
Nella pratica amministrativa numerosi modelli sono stati messi in commercio e impiegati attraverso decreti di approvazione tecnica. Le amministrazioni e i produttori hanno spesso ritenuto sufficiente tale autorizzazione, soprattutto in assenza di una procedura di omologazione specificamente strutturata per i misuratori di velocità.
Il problema è esploso quando la giurisprudenza ha ribadito che approvazione e omologazione non possono essere considerate automaticamente equivalenti. Dal 2024, in particolare, diverse pronunce hanno riconosciuto l'illegittimità degli accertamenti eseguiti con apparecchi approvati ma privi della distinta omologazione richiesta dalla normativa.
Da quel momento si è creato un quadro frammentato. Alcuni enti hanno continuato a utilizzare gli strumenti ritenendoli tecnicamente affidabili, altri hanno scelto di sospenderli e molti automobilisti hanno presentato ricorsi contro le multe, contestando la documentazione del modello impiegato.
Il decreto del 2026 interviene proprio su questo vuoto: definisce in modo uniforme il procedimento di omologazione, impedisce la presentazione di nuove richieste di semplice approvazione e introduce un percorso transitorio per i dispositivi già esistenti.
Omologazione e approvazione non sono sinonimi
L'omologazione del prototipo è il procedimento con cui vengono accertate la capacità del modello di misurare correttamente la velocità e la sua conformità a requisiti tecnici predeterminati. Se la verifica si conclude positivamente, il Ministero rilascia uno specifico decreto, lo comunica al produttore e lo pubblica sul proprio portale istituzionale.
Il decreto di omologazione consente al titolare di produrre altri esemplari conformi al prototipo sottoposto alle prove. Ogni apparecchio immesso sul mercato deve mantenere la stessa configurazione rilevante dal punto di vista tecnico e metrologico.
L'approvazione, invece, era il procedimento amministrativo utilizzato per autorizzare numerosi dispositivi in assenza di una procedura di omologazione compiutamente definita. Nonostante la presenza di valutazioni e test tecnici, il suo inquadramento giuridico non coincideva con quello richiesto espressamente per i misuratori di velocità.
La differenza non è quindi una questione puramente lessicale. L'omologazione attesta che un determinato modello ha superato il percorso previsto per diventare un misuratore legalmente riconosciuto; la taratura dimostra invece che il singolo esemplare continua a misurare correttamente. I due adempimenti sono distinti ed entrambi necessari.
Che cosa accade ai 3.150 apparecchi in regola
Secondo il quadro operativo diffuso con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, circa 3.150 autovelox possono rimanere attivi perché appartengono a famiglie di dispositivi considerate conformi ai requisiti introdotti.
L'Allegato B non contiene il numero di ogni singolo apparecchio installato, ma l'elenco dei prototipi riconosciuti attraverso i rispettivi decreti. Tra questi compaiono modelli destinati alle misurazioni istantanee, sistemi mobili, dispositivi fissi e il Tutor 3.0 per la velocità media.
Il fatto che un prototipo sia inserito nell'elenco non esonera l'ente utilizzatore dagli altri obblighi. Ogni esemplare deve possedere un certificato di taratura valido, superare le verifiche di funzionalità ed essere utilizzato nel rispetto delle condizioni previste dal proprio decreto e delle regole sulla collocazione delle postazioni.
Entro la prima taratura utile, i dispositivi appartenenti ai prototipi dell'Allegato B dovranno inoltre riportare sulla targhetta identificativa gli estremi del nuovo decreto, aggiungendoli ai riferimenti già presenti.
Per gli apparecchi conformi ma non ancora messi in servizio, le nuove prescrizioni sulla taratura iniziale e sulla verifica di funzionalità si applicano immediatamente. L'inclusione del modello nell'Allegato B, da sola, non autorizza quindi l'accensione di un esemplare mai controllato.
Perché circa 850 dispositivi devono essere spenti
I circa 850 autovelox destinati alla sospensione appartengono a modelli che non risultano automaticamente ricompresi nel regime di omologazione previsto dal decreto. In molti casi si tratta di prototipi approvati prima dell'entrata in vigore della disciplina tecnica del giugno 2017.
Lo spegnimento non rappresenta necessariamente una bocciatura definitiva della tecnologia utilizzata. Indica che, alla data del 12 luglio, il modello non possiede ancora il titolo di omologazione necessario per generare rilevazioni destinate alle sanzioni.
Per tornare in funzione, il titolare dell'approvazione dovrà presentare la documentazione richiesta e dimostrare che il prototipo rispetta i requisiti tecnici, metrologici e funzionali stabiliti. In mancanza di elementi già disponibili, dovranno essere svolti nuovi test di laboratorio e completate le verifiche previste.
Il soggetto chiamato a richiedere l'omologazione è generalmente il produttore o titolare del prototipo, non il Comune che possiede o utilizza il singolo apparecchio. L'amministrazione locale deve invece verificare la posizione del modello, la validità dei certificati e la possibilità giuridica di mantenerlo operativo.
Un Comune non può trasformare autonomamente un dispositivo approvato in uno omologato, né può sostituire il decreto ministeriale con una propria dichiarazione. Fino al completamento della procedura, l'apparecchio interessato non dovrebbe essere utilizzato per accertare eccessi di velocità.
Il percorso riservato ai modelli precedenti al 2017
Il nuovo regime non impone di demolire o sostituire automaticamente tutti gli strumenti più datati. Per i prototipi approvati prima del giugno 2017 sono previste due principali modalità di regolarizzazione.
Quando il titolare possiede già una documentazione adeguata, capace di dimostrare il rispetto dei requisiti di taratura e dei test di laboratorio stabiliti dal nuovo Allegato A, può presentare una richiesta di omologazione al Ministero. In questa specifica procedura, l'amministrazione deve pronunciarsi nei successivi sessanta giorni.
Se i documenti originari non sono sufficienti, il titolare può integrare il fascicolo secondo le nuove prescrizioni, facendo eseguire le prove mancanti. Il modello potrà essere nuovamente utilizzato soltanto dopo il rilascio del decreto ministeriale di omologazione e dopo i controlli richiesti per ciascun esemplare.
Il passaggio non sarà necessariamente rapido per tutti i dispositivi. Alcuni produttori potrebbero non essere più attivi, altri potrebbero ritenere economicamente sconveniente aggiornare apparecchiature molto vecchie e in determinati casi potrebbe risultare difficile reperire la documentazione tecnica originale.
Gli enti proprietari dovranno pertanto decidere se attendere la regolarizzazione, sostituire gli strumenti o rafforzare temporaneamente i controlli attraverso apparecchi mobili e pattuglie. La durata della sospensione varierà in base al modello e alla capacità del titolare di completare la procedura.
Non saranno più accettate nuove richieste di semplice approvazione
Uno dei cambiamenti più netti riguarda le future autorizzazioni. Dall'entrata in vigore del decreto non possono più essere presentate nuove richieste di approvazione per i prototipi destinati alla misurazione della velocità.
Le istanze già depositate secondo la precedente disciplina e non ancora definite vengono convertite d'ufficio in domande di omologazione. I produttori dovranno quindi adeguare la documentazione alle caratteristiche e ai test stabiliti dal nuovo provvedimento.
La scelta elimina per il futuro il doppio percorso che aveva alimentato buona parte del contenzioso. Ogni nuovo modello dovrà essere valutato espressamente come prototipo di un misuratore di velocità, seguendo le stesse regole su tutto il territorio nazionale.
Anche le richieste di estensione relative ai prototipi già ricompresi nel regime vengono trattate come estensioni dell'omologazione. Per i modelli più vecchi, un'eventuale modifica potrà essere valutata soltanto dopo che il prototipo originario avrà ottenuto la nuova qualifica.
Taratura obbligatoria prima della messa in servizio
L'omologazione riguarda la famiglia del dispositivo, mentre la taratura iniziale interessa ogni singolo esemplare. Prima di essere utilizzato su strada, l'apparecchio deve essere confrontato con strumenti di riferimento per verificare che le misurazioni rientrino nei limiti tecnici consentiti.
Il controllo non può essere sostituito dalla dichiarazione generale del produttore. Anche due dispositivi appartenenti allo stesso modello possono presentare differenze dovute alla produzione, al trasporto, all'installazione o alla regolazione dei componenti.
La taratura deve essere effettuata per ciascuna funzionalità di misura concretamente utilizzata. Un dispositivo impiegato sia per la velocità istantanea sia all'interno di un sistema di calcolo della velocità media deve possedere verifiche adeguate per entrambe le modalità.
Il laboratorio rilascia uno specifico certificato di taratura, che identifica lo strumento, le prove effettuate, i risultati e la riferibilità delle misurazioni a campioni riconosciuti.
I controlli dovranno essere ripetuti almeno ogni anno
Dopo la taratura iniziale, ogni autovelox in uso deve essere sottoposto a una taratura periodica entro un anno e successivamente con cadenza almeno annuale. La periodicità serve a verificare che l'invecchiamento dei componenti, le vibrazioni, gli agenti atmosferici o altri fattori non abbiano compromesso la precisione.
Se la scadenza annuale non viene rispettata, il dispositivo deve essere posto fuori servizio. Non può tornare a produrre accertamenti finché una nuova taratura periodica non si conclude con esito positivo.
Quando sono trascorsi più di tre anni dall'ultima taratura valida, non è sufficiente un ordinario controllo periodico. Prima della riattivazione deve essere effettuata una nuova taratura iniziale completa, come se l'esemplare dovesse entrare in servizio per la prima volta.
La regola crea una conseguenza facilmente verificabile: un apparecchio può appartenere a un modello omologato ma essere comunque inutilizzabile se il suo certificato annuale è scaduto.
Nuova taratura se cambia la postazione fissa
Per gli strumenti utilizzati esclusivamente in una postazione stabile, la precisione può dipendere anche dalle caratteristiche dell'installazione. Per questo il decreto richiede una nuova taratura iniziale del dispositivo fisso quando cambia il luogo di utilizzo, il campo operativo o la configurazione dell'infrastruttura.
La stessa esigenza può presentarsi quando vengono modificate le corsie, l'angolo di rilevamento, la posizione delle unità di ripresa o altre condizioni capaci di incidere sulla misura. Non è quindi sufficiente spostare il dispositivo conservando il vecchio certificato.
Nei sistemi che determinano la velocità media, deve essere controllata anche la lunghezza della tratta. Questa misurazione non possiede una scadenza periodica autonoma, ma deve essere ripetuta quando cambia lo sviluppo geometrico del percorso o il numero delle corsie.
La velocità media dipende infatti dal rapporto tra distanza e tempo. Un errore nella lunghezza ufficiale del tratto può alterare il risultato anche quando i sensori installati ai portali funzionano correttamente.
Taratura e margine applicato alla velocità sono due cose diverse
La taratura dell'autovelox non deve essere confusa con la riduzione applicata alla velocità misurata prima di stabilire l'eventuale violazione. La prima è un controllo tecnico sullo strumento; la seconda è un margine previsto dalla disciplina sanzionatoria.
Un dispositivo non può essere considerato regolare soltanto perché dal valore rilevato viene sottratta la tolleranza stabilita. Il margine legale non sostituisce la necessità di dimostrare che l'apparecchio sia accurato e correttamente controllato.
Allo stesso modo, una taratura valida non elimina l'obbligo di applicare il margine previsto quando viene elaborato il verbale. Sono due garanzie differenti: una riguarda la qualità della misurazione, l'altra il modo in cui il dato viene utilizzato per accertare l'eccesso di velocità.
Le verifiche di funzionalità affiancano la taratura
Il decreto richiede anche verifiche di funzionalità iniziali e periodiche. Queste prove controllano che il sistema operi secondo la configurazione autorizzata e che tutte le componenti necessarie all'accertamento svolgano correttamente il proprio compito.
La taratura si concentra prevalentemente sulla qualità metrologica della misura. La verifica di funzionalità può riguardare, invece, il collegamento tra sensori, unità di elaborazione, immagini, associazione della targa, data, ora, corsia e altri dati prodotti dal dispositivo.
Se la verifica ha esito negativo, l'apparecchio non può essere impiegato fino al superamento di un nuovo controllo funzionale. La regola impedisce di continuare a utilizzare un sistema che misura correttamente la velocità ma non documenta l'infrazione nel modo previsto.
La combinazione tra omologazione, taratura e funzionalità crea tre livelli di verifica. Il primo riguarda il modello, il secondo l'accuratezza del singolo esemplare e il terzo il corretto funzionamento complessivo del sistema di accertamento.
Il ruolo dei laboratori accreditati
Le tarature devono essere effettuate da un laboratorio accreditato per la grandezza e l'intervallo di misura interessati. L'accreditamento dimostra la competenza tecnica della struttura, la disponibilità di strumenti adeguati e la riferibilità dei risultati a campioni riconosciuti.
Il decreto stabilisce limiti specifici per l'incertezza della strumentazione impiegata dai laboratori. Per le velocità fino a 100 chilometri orari, l'incertezza estesa non deve superare 0,5 chilometri orari; per i valori superiori non deve oltrepassare lo 0,5% della velocità.
Per i sistemi destinati alla velocità media viene fissato anche un requisito relativo alla misurazione della tratta, la cui incertezza non deve superare lo 0,3% della lunghezza considerata.
I test di laboratorio necessari per l'omologazione devono essere svolti da strutture accreditate secondo le norme tecniche richiamate. Il produttore non può quindi basare la richiesta esclusivamente su prove interne non indipendenti.
Controlli anche sulla produzione in serie
Il provvedimento non si limita a esaminare il prototipo presentato per l'omologazione. Introduce anche controlli di conformità sulla produzione, destinati a verificare che gli esemplari commercializzati corrispondano effettivamente al modello sottoposto alle prove.
Gli organismi autorizzati possono effettuare verifiche negli stabilimenti del produttore, nella rete commerciale o sui dispositivi già in uso. Per i nuovi procedimenti di omologazione, il produttore deve possedere la certificazione ISO 9001 relativa al sistema di gestione della qualità.
In presenza di questa certificazione, i controlli sul prodotto vengono effettuati ogni tre anni. In sua assenza, per i casi in cui il regime transitorio lo consenta, la verifica diventa annuale.
Le prove devono coinvolgere almeno due esemplari e comunque un numero non inferiore al 5% dei dispositivi prodotti nell'ultimo anno solare, selezionati in modo casuale. Le spese restano a carico dei produttori.
Il meccanismo serve a evitare che il prototipo iniziale superi i test mentre gli esemplari successivi vengano realizzati con componenti, software o caratteristiche diverse capaci di alterare le prestazioni.
Hardware e software devono restare tracciabili
Un moderno rilevatore di velocità non è composto soltanto dal sensore radar o laser. Comprende unità di elaborazione, software, sistemi di sincronizzazione, telecamere, memorie, collegamenti e programmi che associano la misurazione al veicolo.
Le caratteristiche del prototipo vengono riportate in una tabella identificativa, così da distinguere gli elementi essenziali da quelli che non incidono sulla misura. Le modifiche rilevanti non possono essere introdotte liberamente senza aggiornare il titolo di omologazione.
La tracciabilità è particolarmente importante per gli aggiornamenti informatici. Una modifica al software capace di intervenire sul calcolo, sulla selezione dei veicoli o sulla formazione della prova deve essere valutata con la stessa attenzione riservata ai componenti fisici.
L'obiettivo è impedire che un dispositivo inizialmente omologato cambi progressivamente configurazione fino a diventare diverso dal modello sottoposto ai test ministeriali.
Il vecchio decreto del 2017 viene quasi interamente sostituito
Il nuovo provvedimento abroga il decreto ministeriale 282 del 2017, che aveva disciplinato l'approvazione dei misuratori, le verifiche periodiche e la segnalazione delle postazioni.
Restano temporaneamente valide alcune parti, tra cui il capo relativo alla segnalazione e le precedenti disposizioni sulle tarature periodiche. Queste ultime cesseranno di produrre effetti dopo un anno dall'entrata in vigore del nuovo decreto.
La fase transitoria evita che tutti i certificati precedenti perdano valore nello stesso momento. Gli apparecchi già operativi dovranno adeguarsi alle nuove procedure di taratura alla scadenza del certificato in loro possesso.
In questo modo l'aggiornamento avverrà progressivamente, senza obbligare i laboratori a ricontrollare contemporaneamente migliaia di dispositivi già compresi nel regime di omologazione.
Il censimento nazionale resta essenziale
La riforma si collega al censimento nazionale degli autovelox avviato nel 2025. Le amministrazioni hanno dovuto comunicare attraverso una piattaforma telematica i dati identificativi degli strumenti utilizzati sul territorio.
Per ciascun apparecchio vengono indicati marca, modello, versione, eventuale matricola, estremi del decreto ministeriale, collocazione chilometrica e direzione di marcia. La banca dati è stata pensata per rendere più trasparente la rete dei controlli elettronici.
Il censimento e l'omologazione svolgono funzioni differenti. La presenza nell'elenco nazionale dimostra che l'ente ha comunicato il dispositivo, ma non sostituisce automaticamente la verifica del prototipo, la taratura o il controllo di funzionalità.
Con il nuovo decreto, le amministrazioni dovranno aggiornare la posizione degli apparecchi sospesi, omologati, sostituiti o nuovamente attivati. La qualità del registro dipenderà dalla puntualità con cui saranno inserite le variazioni operative.
Il decreto non decide dove installare gli autovelox
Le disposizioni entrate in vigore il 12 luglio riguardano soprattutto i requisiti tecnici. La collocazione degli autovelox continua a essere disciplinata da altre norme, comprese quelle introdotte nel 2024 sull'uso delle postazioni fisse e mobili.
Restano quindi separati i requisiti relativi alla scelta della strada, alla presenza di condizioni di pericolo, alla differenza tra il limite imposto e quello ordinario della categoria stradale, alle distanze tra più dispositivi e alle autorizzazioni necessarie.
Un apparecchio perfettamente omologato e tarato può produrre un accertamento contestabile se la postazione è stata collocata in violazione delle regole applicabili. Allo stesso modo, una postazione autorizzata non può utilizzare uno strumento privo dei requisiti tecnici.
Il sistema funziona quindi attraverso più livelli: idoneità del modello, regolarità del singolo esemplare, correttezza dell'installazione e legittimità dell'impiego sulla specifica strada.
Restano gli obblighi di segnalazione e visibilità
La nuova omologazione non elimina l'obbligo di rendere le postazioni di controllo preventivamente segnalate e visibili nei casi previsti. La presenza dell'apposita indicazione serve a informare i conducenti dell'attività di rilevamento.
Segnaletica e omologazione rispondono a finalità diverse. La prima garantisce trasparenza nell'impiego della postazione; la seconda dimostra che lo strumento è tecnicamente idoneo a misurare la velocità.
Anche dopo il 12 luglio, una sanzione potrà essere esaminata sotto entrambi i profili. Non basta dimostrare che il modello è omologato quando mancano i requisiti di preavviso o visibilità, così come una segnalazione corretta non rende utilizzabile uno strumento irregolare.
Che cosa cambia concretamente per gli automobilisti
Per chi guida, l'effetto principale dovrebbe essere una maggiore certezza sulla regolarità degli strumenti impiegati. Le multe elevate dai dispositivi rimasti attivi dovranno poggiare su un modello riconosciuto e su certificazioni aggiornate.
La sospensione degli apparecchi non omologati non autorizza in alcun modo a ignorare i limiti. Le violazioni possono continuare a essere rilevate attraverso dispositivi regolari, pattuglie, telelaser e sistemi mobili.
Il conducente che riceve un verbale potrà verificare il modello impiegato, gli estremi dell'omologazione e la data dell'ultima taratura periodica. Questi elementi non sempre sono riportati integralmente nella comunicazione iniziale, ma possono essere richiesti all'amministrazione attraverso gli strumenti previsti.
L'assenza di un'informazione nel testo sintetico del verbale non determina automaticamente l'annullamento. Ciò che conta è che la documentazione esista, sia valida per la data dell'accertamento e possa essere prodotta in caso di contestazione.
Le vecchie multe non vengono cancellate automaticamente
Il decreto non contiene un condono delle sanzioni precedenti e non dispone la restituzione automatica delle somme già pagate. La sua entrata in vigore regola il nuovo procedimento e la posizione futura dei dispositivi, ma non riapre da sola i verbali ormai definitivi.
Le opposizioni già presentate continueranno a essere decise sulla base della documentazione del singolo apparecchio, della data dell'accertamento e degli orientamenti applicabili. Sarà il giudice a valutare gli effetti della mancanza di omologazione nel caso concreto.
Chi ha pagato una multa senza contestarla entro i termini non ottiene automaticamente un rimborso soltanto perché il modello è stato successivamente sospeso. Pagamento, decadenze e definitività del verbale seguono regole proprie.
Neppure tutte le sanzioni ancora contestabili sono necessariamente annullabili. Occorre accertare quale dispositivo sia stato utilizzato, quale decreto possedesse, se fosse incluso nel regime transitorio e se la taratura fosse valida al momento del rilievo.
Il nuovo provvedimento non deve pertanto essere interpretato come la dichiarazione secondo cui ogni multa precedente sarebbe illegittima. Il contenzioso pregresso conserva una natura individuale e richiede l'esame degli atti.
I ricorsi non scompariranno completamente
La definizione di una procedura uniforme dovrebbe ridurre i ricorsi fondati esclusivamente sulla differenza tra approvazione e omologazione per le rilevazioni effettuate dai dispositivi regolarizzati dopo il 12 luglio.
Resteranno tuttavia possibili contestazioni su taratura scaduta, malfunzionamento, errata identificazione del veicolo, notifica tardiva, segnaletica, autorizzazione della postazione o mancato rispetto delle condizioni previste per l'uso.
Una misurazione elettronica non diventa incontestabile per il solo fatto di provenire da un modello omologato. L'omologazione rafforza l'affidabilità del sistema, ma ogni accertamento deve continuare a rispettare l'intero procedimento amministrativo.
La novità più importante consiste nella possibilità di individuare con maggiore precisione quale requisito sia stato rispettato e quale eventualmente manchi, riducendo lo spazio per interpretazioni generiche.
Che cosa devono fare Comuni ed enti stradali
Le amministrazioni devono innanzitutto confrontare il proprio inventario con l'Allegato B del decreto e con la documentazione disponibile per ogni dispositivo. Gli strumenti appartenenti a prototipi non coperti dal nuovo regime devono essere sospesi.
Per gli apparecchi rimasti attivi occorre controllare la data dell'ultima taratura, l'esito delle verifiche di funzionalità, la conformità della configurazione e la correttezza dei dati pubblicati nella piattaforma nazionale.
Gli enti dovranno inoltre coordinarsi con produttori e laboratori per programmare i controlli annuali senza lasciare scadere i certificati. Una gestione tardiva può determinare periodi nei quali il dispositivo, pur omologato, non può essere utilizzato.
Nel caso delle postazioni fisse sarà necessario verificare se nel tempo siano cambiate l'infrastruttura, le corsie o le condizioni operative. Una modifica rilevante potrebbe richiedere una nuova taratura iniziale.
Le amministrazioni dovranno infine conservare in modo ordinato tutta la documentazione tecnica, perché la legittimità dell'accertamento può dipendere dalla possibilità di produrre certificati, decreti, rapporti di prova e atti relativi alla collocazione.
I costi dell'adeguamento per gli enti locali
Il nuovo sistema comporterà costi organizzativi e tecnici. Gli enti che utilizzano dispositivi non omologati potrebbero dover acquistare apparecchi nuovi, attendere l'adeguamento del produttore o rinegoziare contratti di noleggio e manutenzione.
Anche le tarature, le verifiche, gli aggiornamenti delle targhette e la gestione della banca dati richiederanno risorse. La spesa dovrà essere valutata insieme all'effettiva utilità della postazione per la sicurezza del tratto stradale.
Nei Comuni più piccoli, la sospensione di un solo dispositivo può eliminare temporaneamente l'intero sistema automatico di controllo. Sarà quindi necessario decidere se ricorrere a strumenti mobili condivisi, convenzioni con altre amministrazioni o servizi di pattugliamento.
Per gli enti che avevano costruito una parte rilevante delle entrate sulle sanzioni, lo stop potrebbe produrre un calo temporaneo degli incassi. Questa conseguenza non può però giustificare l'utilizzo di apparecchi privi dei requisiti previsti.
Il ruolo degli autovelox nella sicurezza stradale
La discussione sugli autovelox si divide spesso tra chi li considera indispensabili per ridurre la velocità e chi li percepisce come strumenti destinati soprattutto a generare entrate. Il nuovo decreto cerca di separare la funzione di sicurezza stradale dalle contestazioni sulla regolarità tecnica.
Un controllo credibile richiede strumenti affidabili e postazioni collocate nei punti in cui la velocità rappresenta un rischio reale. Se un apparecchio non è correttamente omologato, la controversia sul dispositivo può oscurare la finalità preventiva del limite.
Al contrario, la sospensione di dispositivi irregolari non dovrebbe tradursi nell'abbandono dei tratti pericolosi. Gli enti hanno il compito di mantenere il controllo attraverso mezzi legittimi e proporzionati, soprattutto dove sono documentati incidenti o velocità incompatibili con la strada.
La certezza delle regole tutela quindi entrambe le esigenze: consente alle amministrazioni di far rispettare i limiti con accertamenti più solidi e permette agli automobilisti di conoscere i requisiti che rendono attendibile la misurazione.
Una transizione che richiederà aggiornamenti continui
Il 12 luglio non rappresenta la fine dell'adeguamento, ma l'inizio della fase operativa. I produttori dei modelli più vecchi dovranno decidere se presentare le istanze di omologazione, mentre il Ministero dovrà esaminare i fascicoli e pubblicare i nuovi decreti.
Il numero degli apparecchi attivi potrà quindi aumentare nei mesi successivi, man mano che alcuni dei circa 850 dispositivi sospesi completeranno il percorso. Altri potrebbero essere definitivamente ritirati o sostituiti.
Anche l'elenco dei prototipi riconosciuti dovrà essere aggiornato con i nuovi modelli che supereranno le prove. La fotografia iniziale di 3.150 strumenti operativi non è quindi destinata a rimanere immutabile.
Parallelamente, le amministrazioni dovranno seguire le scadenze delle tarature annuali. Un dispositivo regolare oggi può dover essere sospeso in futuro se il certificato non viene rinnovato nei tempi stabiliti.
Il nuovo equilibrio tra controlli e garanzie
Il decreto del 2026 introduce finalmente una disciplina nazionale specifica per l'omologazione dei misuratori di velocità, trasformando requisiti tecnici, prove e controlli periodici in un sistema unitario.
Lo stop a circa 850 apparecchi è l'effetto più visibile, ma il cambiamento più profondo riguarda la separazione chiara tra modello omologato, singolo strumento tarato, sistema funzionante e postazione correttamente autorizzata.
Per gli enti locali si apre una fase di verifica e adeguamento. Per i produttori diventano obbligatorie procedure più strutturate e controlli sulla produzione. Per gli automobilisti aumenta la possibilità di comprendere su quali garanzie tecniche si fonda una multa.
La credibilità degli autovelox dipenderà ora dall'applicazione concreta delle nuove regole: aggiornamento del censimento, puntualità delle tarature, trasparenza dei documenti e sospensione effettiva degli strumenti non conformi.
Ritenete che le nuove regole sugli autovelox riusciranno a rendere i controlli più trasparenti oppure temete che il contenzioso continuerà? Raccontateci nei commenti come vengono utilizzati questi dispositivi sulle strade del vostro territorio.

